CONI FIHP Federazione Lombarda

HC M17 - Hockey Club Milano 17

FIHP - 3023/04/MI

REGOLAMENTO GARE E CAMPIONATI

 

PARTE 1

L’ATTIVITA’ AGONISTICA

TITOLO 1

NORME GENERALI

 

 

Art. 1) DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ AGONISTICA

L’attività agonistica comprende tutte le gare organizzate dagli organi competenti in base alle Norme emanate dalla F.I.H.P., nell’ambito dei Campionati delle diverse serie, nonché le gare valevoli per tornei e manifestazioni, purché debitamente autorizzate.

Art. 2) OMOLOGAZIONE DELLE GARE

I risultati delle gare diventano ufficiali dopo l’omologazione da parte degli organi competenti e la pubblicazione sui Comunicati Ufficiali.

Art. 3) ORARI DELLE GARE

Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, con gli orari e sulle piste indicate sui Comunicati Ufficiali. Eventuali variazioni potranno essere accordate dagli organi competenti, per giustificati motivi, previa richiesta scritta da inviarsi, anche a mezzo telefax, almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell’incontro, corredata dall’accettazione scritta del sodalizio avversario.

In casi eccezionali, le variazioni potranno essere concesse anche senza il benestare del sodalizio avversario ad insindacabile giudizio dell’organo competente.

Per ogni variazione accordata, i sodalizi richiedenti sono tenuti a versare una tassa, nella misura annualmente fissata.

Art. 4) RECUPERO DELLE GARE

Il recupero delle gare non iniziate, non terminate ed annullate è regolato dalle disposizioni degli organi competenti, le cui decisioni al riguardo sono inappellabili. La ripetizione delle gare avviene a cura dello stesso sodalizio, ente aderente od organo federale al quale competeva l’organizzazione della gara non iniziata, non terminata o annullata.

Art. 5) OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE  

Le squadre hanno l’obbligo di iniziare e condurre a termine le gare qualunque ne sia la condizione. Ogni infrazione a tale norma comporta, salva l’applicazione degli specifici provvedimenti previsti nei successivi articoli, l’irricevibilità di qualsiasi reclamo presentato dal sodalizio che si sia rifiutato di iniziare la gara o portarla a termine.

Le squadre possono avanzare, in merito alle condizioni che a loro giudizio non avrebbero dovuto consentire l’inizio dell’incontro o avrebbero dovuto determinarne la sospensione, le proprie riserve che, sottoscritte dal capitano e consegnate all’arbitro, devono essere allegate al referto.

Art. 6) RINUNCIA A GARA

Il sodalizio che rinuncia alla disputa di una gara, oltre al pagamento dell’ammenda nella misura annualmente stabilita, subirà la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2.

Gli organi competenti possono non infliggere l’ammenda quando la rinuncia sia stata determinata da gravi motivi di forza maggiore. Qualora il sodalizio rinunciatario non abbia notificato la rinuncia all’organo competente ed al sodalizio avversario, almeno tre giorni prima dello svolgimento dell’incontro, potrà essere obbligato a corrispondere al sodalizio avversario un indennizzo, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Il sodalizio che, per la seconda volta nel corso dello stesso campionato, rinunci a disputare una gara o non si presenti in campo entro il termine stabilito dall’art. 8 oppure si ritiri nel corso dcll’incontro, è escluso dal campionato con tutte le conseguenze previste dall’art. 21.

Art 7) RITIRO IN GARA

Il sodalizio che si ritira da una gara già iniziata, oltre al pagamento dell’ammenda nella misura annualmente stabilita subisce la perdita della gara stessa con il punteggio di 0 - 2 o con quello più favorevole alla squadra avversaria acquisito al momento del ritiro. Al di fuori dell’ipotesi prevista dal penultimo comma dell’art.6, il ritiro in gara è per il resto equiparato in ogni sua conseguenza alla rinuncia.

Art. 8) MANCATA PRESENTAZIONE IN PISTA

La squadra che non si presenti in pista, pronta per giocare entro 30 minuti dall’ora fissata per l’inizio della gara, sarà considerata a tutti gli effetti rinunciataria; salvo che non dimostri di essere stata impedita da cause di forza maggiore, ricorrendo al giudizio degli organi di giustizia sportiva ai quali compete la valutazione delle cause addotte.

La relativa richiesta deve essere avanzata dal sodalizio interessato con preannuncio telegrafico, entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello in cui doveva svolgersi la gara.  La motivazione deve essere spedita all’organo competente, a mezzo raccomandata a.r., entro il terzo giorno successivo a quello in cui doveva svolgersi la gara, salvo il diritto a completare la documentazione necessaria.

Art. 9) RITARDATA PRESENTAZIONE IN PISTA

La squadra che, senza giustificati motivi, si presenti in pista entro il termine utile per dare inizio alla gara, ma in ritardo rispetto all’ora stabilita per l’inizio della stessa, sarà assoggettata al pagamento della relativa ammenda, nella misura annualmente fissata.

Art. 10) CLASSIFICHE

Nell’intera attività agonistica (a partire da quella giovanile sino a quella seniores) e per tutti i Campionati, Coppe e Trofei Federali di qualsiasi serie e categoria sarà adottato il seguente punteggio: 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di pareggio e 0 punti in caso di sconfitta.

Art. 11) PARITA’ IN CLASSIFICA

Se due o più squadre terminano in classifica a parità di punteggio, l’attribuzione dei rispettivi posti nella classifica stessa sarà determinata:

·      dal punteggio conseguito negli incontri diretti;

·      dalla differenza reti relativa a tali incontri;

·      in caso di ulteriore parità, la classifica sarà determinata sulla base della differenza reti relativa a tutti gli incontri disputati;

·      persistendo la situazione di parità, la classifica sarà determinata in base al numero delle reti segnate in tutti gli incontri disputati;

·      infine, perdurando la parità saranno classificati a pari merito e ove occorra necessariamente stabilire una precedenza questa sarà determinata per sorteggio.

 

Art. 12) GARE DI SPAREGGIO

Qualora due o più squadre si trovino a parità di punteggio in testa alla classifica finale dei campionati di serie A, dove la organizzazione non preveda fasi successive a play off o a concentramento, per l’aggiudicazione del titolo di Campione Italiano o per la promozione alla serie A1, anziché farsi luogo all’applicazione delle Norme di cui al precedente Art. 11 - Parità in classifica, ove i sodalizi interessati siano due si procederà alla disputa di una gara di spareggio in campo neutro, con l’osservanza di tutte le modalità stabilite al riguardo dall’art. 15 – Tempi supplementari – gare di spareggio del Regolamento di Gioco.

Nel caso che le squadre a parità di punteggio siano invece più di due sarà disputato un torneo di spareggio in campo neutro con gironi di sola andata.  Eventuali situazioni di parità al termine del torneo di spareggio saranno definite in base all’art. 11 - Parità in classifica.

Nei casi in cui i sodalizi terminati in classifica a parità di punteggio siano invece interessati alla retrocessione alla serie inferiore o alla promozione a quella superiore, si procederà a seconda del numero delle squadre, ad una gara di spareggio con le modalità previste al riguardo dal Regolamento Tecnico, o ad un torneo di spareggio in campo neutro con girone di sola andata al cui termine eventuali ulteriori situazioni di parità saranno definite in base all’art. 11 - Parità in Classifica.

 

TITOLO II

CAMPIONATI

 

Art. 13 COMPETENZE

La Commissione di Settore, previa approvazione del Consiglio Federale, comunicherà annualmente il numero dei campionati, la loro formula di svolgimento, nonché le disposizioni per le promozioni e le retrocessioni.

Per quanto riguarda i campionati collegati fra loro da reciproche promozioni e retrocessioni, resta inteso che una volta iniziato un campionato, l’ordinamento del campionato successivo non può più essere modificato onde salvaguardare i diritti acquisiti dai sodalizi che partecipano al campionato in corso di svolgimento.

Il controllo tecnico e organizzativo dei vari campionati fa capo a:

-       La Commissione di Settore, per l’organizzazione dei vari campionati nazionali nonché delle fasi finali di tutti gli altri campionati per il cui svolgimento sia prevista una fase nazionale.

-       I Comitati Regionali, secondo le direttive e le rispettive competenze stabilite dalla Commissione di Settore, per l’organizzazione delle fasi eliminatorie.

-       Il Giudice Unico per l’omologazione dei campionati Nazionali di serie A, B, C, nonché delle fasi finali di tutti gli altri campionati.

-       I Giudici Regionali per l’omologazione delle fasi eliminatorie di tutti gli altri campionati.

 

Art. 14) ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E DEPOSITO CAUZIONALE

Le domande di iscrizione ai campionati debbono essere inviate alla Segreteria Generale entro i termini annualmente stabiliti, unitamente alla relativa tassa nella misura annualmente fissata. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del sodalizio o da chi ne fa le veci e devono inoltre essere corredate dal modulo di affiliazione o di riaffiliazione, qualora il sodalizio non abbia già provveduto in precedenza.

A garanzia della propria partecipazione, ogni sodalizio all’atto dell’iscrizione dovrà versare, nella misura annualmente decisa dal Consiglio Federale, un deposito cauzionale nella misura annualmente fissata per ciascun campionato.

Tale deposito sarà restituito dopo che le rispettive squadre abbiano regolarmente esaurita la loro partecipazione ai campionati di competenza.

Saranno dichiarate irricevibili le domande di iscrizione presentate oltre i termini prescritti oppure non accompagnate dalla tassa di iscrizione e dal deposito cauzionale.

Art. 15) RINUNCIA AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

Qualora un sodalizio dichiari ufficialmente e tempestivamente la propria rinuncia al campionato cui avrebbe titolo a partecipare, potrà essere ammesso a quello immediatamente inferiore, purché ne faccia richiesta specificandone i motivi entro la data fissata quale termine, per l’iscrizione al suddetto campionato.

Ai posti resisi in tal modo liberi saranno ammessi nell’ordine, i sodalizi retrocessi dal campionato in cui si verifica la disponibilità e, successivamente, quelli classificati nel campionato di serie inferiore dopo le squadre promosse.

Nel caso di più sodalizi classificati al medesimo posto in differenti gironi dello stesso campionato la scelta sarà effettuata tramite sorteggio tra le squadre interessate all’ammissione ai posti vacanti.

Art. 16) RIAPERTURA DEI TERMINI

Qualora si renda necessario completare i quadri delle squadre partecipanti, la Commissione di Settore ha facoltà di riaprire i termini di iscrizione ai campionati.

Art. 17) GIRONI E CALENDARI

Chiuse le iscrizioni gli organi competenti stabiliscono la composizione degli eventuali gironi, il calendario e gli orari di gara.

In caso di necessità tali organi possono disporre d’ufficio variazioni del calendario e degli orari. Tutti i provvedimenti di cui ai commi precedenti sono definitivi ed inappellabili.

Art. 18) SOSPENSIONE DEI CAMPIONATI

I campionati possono essere sospesi in occasione di svolgimento di partite e tornei Internazionali.

Art. 19) SPESE SOSTENUTE DAI SODALIZI

Tutte, indistintamente, le spese sostenute dai sodalizi per gli incontri di campionato, ivi comprese quelle di trasferta, sono a carico dei sodalizi stessi.

Contributi per spese di viaggio sostenute in occasione delle gare di campionato disputate fuori sede, possono essere concesse nella misura e con le modalità annualmente stabilite.

Art. 20) RITIRO PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO

Qualora un sodalizio si ritiri dal campionato di competenza della propria prima squadra, dopo essersi iscritto, ma prima che questo abbia avuto inizio, subirà la perdita della tassa di iscrizione e del deposito cauzionale nonché, qualora la dichiarazione di ritiro sia stata notificata dopo la pubblicazione del calendario gare, un’ammenda pari a quella stabilita per la rinuncia.

In ogni caso cesserà altresì, con effetto immediato, il vincolo tra il sodalizio stesso e i giocatori per esso tesserati.

Art. 21) RITIRO OD ESCLUSIONE DOPO L’INIZIO DEL CAMPIONATO

Qualora un sodalizio si ritiri dal campionato di competenza della propria prima squadra o ne sia escluso, subirà la perdita del deposito cauzionale; inoltre il vincolo tra tale sodalizio ed i giocatori per esso tesserati decadrà con effetto immediato.

Sia in questo caso sia in quello previsto dall’art. 20, i giocatori potranno sottoscrivere un nuovo cartellino soltanto dopo il termine del campionato al quale era iscritto o stava partecipando il sodalizio di appartenenza.

Ove sia riconosciuto dagli organismi competenti che il ritiro di un sodalizio da un campionato di competenza della prima squadra si è verificato, prima o dopo l’inizio del campionato stesso, per gravi cause di forza maggiore, è concessa facoltà di derogare totalmente o parzialmente dall’applicazione delle Norme di cui al 1° comma del presente articolo, esclusa quella relativa al vincolo dei giocatori.

In ogni caso, il sodalizio ritiratosi o escluso dal campionato di competenza della propria prima squadra non potrà più svolgere, nell’anno sportivo in corso, nessuna attività.

La squadra esclusa da un campionato o ritiratasi dopo l’inizio del campionato stesso sarà classificata all’ultimo posto della graduatoria con tutte le conseguenze del caso. La classifica del campionato sarà stabilita come segue:

a)   se il ritiro o l’esclusione avvengono prima della fine del girone di andata, saranno annullate tutte le gare, disputate dal sodalizio ritirato od escluso;

b)  se il ritiro o l’esclusione avvengono dopo la fine del girone di andata, fermi restando i risultati conseguiti, sarà assegnata la vittoria per 2-0 a tutte le squadre che avrebbero dovuto incontrare il sodalizio ritirato od escluso.

Per i gironi a concentramento e nei tornei alla prima rinuncia o ritiro il sodalizio sarà escluso dal girone e saranno annullate tutte le gare disputate dal sodalizio.

Art. 22) PROCLAMAZIONE DEL SODALIZIO CAMPIONE D’ITALIA

Ogni anno il sodalizio primo classificato nel Campionato Italiano di serie A è proclamato Campione d’Italia dal Consiglio Federale ed è autorizzato a fregiare le maglie sociali della propria prima squadra con lo scudetto tricolore per tutta la durata dei successivo anno sportivo.

TITOLO III

TORNEI E GARE AMICHEVOLI

 
Art. 23) ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI

I sodalizi e gli enti che intendono organizzare tornei o altre manifestazioni di qualsiasi natura, debbono richiederne l’autorizzazione all’organo competente, trasmettendo, almeno 15 (o 10 nel caso di gare amichevoli) giorni prima della data fissata per l’inizio della manifestazione, due copie del relativo programma per la necessaria approvazione.

Art. 24) PROGRAMMI DEI TORNEI

Il programma della manifestazione deve obbligatoriamente indicare:

1)  denominazione;

2)  categoria (o età) dei giocatori ammessi;

3)  località, pista, e calendario gare;

4)  formula di svolgimento;

5)  denominazione dei sodalizi invitati e trattamento ad essi riservato;

6)  durata dei tempi di gioco;

7)  in caso di parità al termine delle gare o del girone di qualificazione, sarà applicato l’art………(indicare l’articolo del Regolamento di Gioco o il criterio per determinare la squadra qualificata);

8)  la direzione delle gare sarà affidata a …….(indicare se CTA locale o dirigenti delle squadre partecipanti in caso di attività giovanile – categorie Esordienti, Ragazzi e Allievi od altro ancora);

9)  la Commissione Tecnica di Campo sarà affidata a …….(in caso di attività amichevole locale o giovanile è possibile chiedere che sia designato un Componente Locale o Regionale F.I.H.P.);

10)       indicare se sono ammessi o meno prestiti di giocatori appartenenti ad altre Società (nel caso in cui lo fossero ricordarsi che deve essere concesso nulla – osta scritto da parte della Società di appartenenza del giocatore oggetto del prestito);

11)       le spese arbitrali e per la Commissione Tecnica di Campo sono a carico degli organizzatori e devono essere liquidate direttamente agli interessati al termine della manifestazione.

In relazione al carattere della manifestazione il programma può derogare dalle norme di cui al Titolo I e II del presente R.G.C., che peraltro deve trovare applicazione per tutto quanto non espressamente previsto.

Il programma approvato, con l’indicazione degli estremi deve essere inviato, a cura del sodalizio o ente organizzatore, ai sodalizi partecipanti almeno 5 giorni prima della data fissata per l’inizio della manifestazione.

Art. 25) AUTORIZZAZIONE DEI TORNEI

Gli organismi ed organi competenti per l’autorizzazione dei tornei, che non dovranno comunque interferire con la regolare disputa dei campionati e di ogni altra manifestazione indetta o organizzata dalla F.I.H.P., sono:

a)  La Commissione di Settore, per le manifestazioni Internazionali, Nazionali ed Interregionali,

b)  i Comitati Regionali per le manifestazioni Regionali,

c) i Comitati (o fiduciari) Provinciali per le manifestazioni Provinciali.

Lo svolgimento di tornei non autorizzati dai suddetti organi ed organismi federali e la partecipazione a tali tornei comportano il deferimento dei responsabili agli organi della Giustizia Sportiva per l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.

La convalida provvisoria degli incontri sarà effettuata dalle Commissioni Tecniche di Campo appositamente nominate e dovrà essere ratificata dai seguenti organi;

a)il Giudice Unico supplente, per le manifestazioni Nazionali, Internazionali e Interregionali;

b)i Giudici Regionali per le manifestazioni Regionali e Provinciali.

Art. 26) TASSA DI OMOLOGAZIONE

I Sodalizi e gli enti, all’atto della richiesta di autorizzazione ad organizzare una manifestazione, dovranno versare la tassa di omologazione nella misura annualmente fissata.

Art. 27) ATTIVITA’ ALL’ESTERO

La partecipazione dei sodalizi a tornei, manifestazioni o gare amichevoli all’estero deve essere autorizzata dalla Commissione di Settore alla quale i sodalizi interessati dovranno rivolgere la relativa richiesta almeno 15 giorni prima della data fissata per l’inizio della manifestazione stessa, allegando la lettera di invito.

 

 

TITOLO IV

PISTE DI GIOCO

 

Art. 28) PISTE DI GIOCO E LORO OMOLOGAZIONI

Le piste dove si svolgono i campionati devono essere omologate e conformi alle disposizioni particolari emanate per ogni singolo campionato. Sono comunque da considerarsi obbligatorie le seguenti attrezzature complementari:

1)   tabellone segnapunti (collocato in modo tale da essere ben visibile al pubblico e agli occupanti il recinto ufficiale);

2)   cronometro visibile (anche da tavolo);

3)   palette colorate per l’indicazione dei minuti finali di gioco (dove non sia disponibile il tabellone luminoso con cronometro);

4)   recinto riservato e recinto ufficiale contigui e ben delimitati e separati dal pubblico.

Le postazioni per cronache radiofoniche e televisive devono essere collocate al di fuori del recinto ufficiale e di quelli riservati.

All’atto dell’iscrizione al Campionato ogni sodalizio deve indicare la disponibilità di una pista di gioco che, comprese le relative attrezzature di gioco, deve essere conforme alle prescrizioni del Regolamento Tecnico ed omologata a cura della Commissione di Settore.

Ogni variazione della pista di gioco successiva all’omologazione deve essere immediatamente comunicata, a cura dei sodalizi interessati, alla Commissione di Settore che, qualora ne ravvisi la necessità, potrà disporre una nuova omologazione.

In ogni caso, il verbale della omologazione della pista non può costituire prova opponibile in sede di reclamo per irregolarità della pista e/o delle sue attrezzature.

Copia del verbale di omologazione deve essere tenuto a disposizione dell’arbitro sulla pista di gioco.

Il termine affinché le piste di gioco siano messe a disposizione delle squadre deve essere di almeno 30 minuti prima dell’inizio della gara, a meno che la pista stessa sia impegnata da altra manifestazione disputata sotto il controllo del C.O.N.I.

Le Società sprovviste nel comune di residenza di pista avente le caratteristiche richieste, possono disputare le gare interne in impianto idoneo ed omologato sito in altro comune a non oltre 100 Km. di distanza. In questo caso, alle squadre viaggianti è dovuta un’indennità chilometrica (la cui misura è fissata annualmente) per la maggior distanza percorsa.

Art. 29) DISPONIBILITA’ DEGLI SPOGLIATOI

Gli spogliatoi riservati all’arbitro e alle squadre devono essere messi a disposizione degli aventi diritto almeno 60 minuti prima dell’orario di inizio della gara. Tali termini slittano se l’impianto, per il protrarsi di altra gara disputata sotto il controllo del C.O.N.I., risulta occupato all’ora stabilita per la messa a disposizione degli spogliatoi.

Art. 30) RECINTO RISERVATO

Ogni pista deve disporre di un recinto riservato per ciascuna squadra, munito di apposita panchina e convenientemente delimitato.  Per ogni squadra possono accedere al recinto riservato e debbono obbligatoriamente sostare all’interno di esso:

a)     i giocatori iscritti a referto che non prendono parte al gioco;

b)   non più di 7 (sette) persone per la squadra che gioca in casa e non più di 6 (sei) persone per la squadra che gioca in trasferta regolarmente tesserate per la F.I.H.P.

L’arbitro dovrà accertarsi che tutte le persone da ammettere nel recinto riservato siano state iscritte a referto e ne dovrà controllare il cartellino federale ed eventualmente il documento di identità.

L’arbitro dovrà inoltre far allontanare dal recinto coloro che, non avendone diritto, vi abbiano eventualmente preso posto.

Le persone ammesse nel recinto riservato sono tenute ad osservare, un comportamento conforme ai principi dell’etica sportiva, astenendosi in particolare dall’interferire nello svolgimento della gara e dal commentare, in qualsiasi forma, l’operato dell’arbitro. Qualora abbiano contravvenuto ai propri doveri sportivi, l’arbitro potrà disporre l’allontanamento dal recinto riservato.

Art. 31) RECINTO UFFICIALE

Ogni pista deve inoltre disporre di un recinto ufficiale, isolato dal pubblico e collocato ai bordi esterni della pista in posizione tale da consentire agli occupanti di non perdere di vista lo svolgimento del gioco.

In tale recinto devono prendere posto, al tavolo ad essi riservato, il cronometrista ed un rappresentante per ciascuna squadra.

A disposizione del cronometrista deve essere posto, nel recinto ufficiale, un segnalatore acustico che emetta un suono forte e diverso da quello del fischietto usato dall’arbitro.

Art. 32) ACCESSO ALLA PISTA DI GIOCO

Durante lo svolgimento della gara, nessuno può entrare nella pista di gioco se non per i cambi fra giocatori, da effettuarsi in conformità con quanto previsto dal Regolamento Tecnico. Il medico sociale ed il massaggiatore possono accedere alla pista soltanto dietro invito o autorizzazione dell’arbitro.

Al meccanico è fatto divieto di entrare in pista. Tutti i giocatori che abbiano bisogno del suo intervento devono uscire dalla pista, fatta eccezione per le partite in cui la presenza del portiere di riserva non è obbligatoria. In questo caso verificandosi un guasto alle attrezzature del portiere, al meccanico è consentito provvedere alla riparazione in pista nel tempo massimo di 5 minuti, trascorsi i quali l’arbitro ordinerà la ripresa del gioco, anche se la riparazione non è stata ultimata. Il cronometrista deve richiamare l’attenzione dell’arbitro 15 secondi prima dello scadere del tempo concesso.

Art. 33) EFFICIENZA DELLA PISTA DI GIOCO

Il sodalizio ospitante è l’unico responsabile della regolarità della pista di gioco e delle sue attrezzature nonché della sua efficienza ed agibilità.

Nel caso di gare disputate in campo neutro, la responsabilità di cui sopra compete all’ente incaricato dell’organizzazione.

Art. 34) INDISPONIBILITA’ DELLA PISTA DI GIOCO

Nel caso di indisponibilità della pista di gioco, documentata e portata a conoscenza dell’organo competente almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell’incontro, l’organo stesso può disporre:

1)   l’inversione del campo, qualora si tratti di incontro da effettuarsi nel corso del girone di andata;

2)   lo svolgimento della gara su altra pista omologata, a condizione che il sodalizio ospitato non debba in tal modo compiere un percorso maggiore di quello previsto per la trasferta originaria o che, in questa eventualità, esso sia rimborsato delle maggiori spese sostenute, a cura del sodalizio ospitante;

3)   il rinvio della gara, contenuto peraltro entro termini tali da non influire sul regolare svolgimento del campionato o della manifestazione.

Qualora non riuscisse possibile adottare alcuno dei provvedimenti di cui sopra, il sodalizio ospitante sarà considerato rinunciatario alla disputa della gara, con le conseguenze previste dall’art. 6.

Art. 35) IRREGOLARITA’ DELLA PISTA DI GIOCO

Compete all’arbitro e a lui soltanto, insindacabilmente, ogni decisione in merito alla regolarità della pista e delle relative attrezzature, prima e durante l’incontro.

Qualora prima dell’inizio della gara l’arbitro accerti l’esistenza di gravi irregolarità della pista o la mancanza di attrezzature essenziali per il regolare svolgimento della gara stessa e se tali  inconvenienti non possono essere rimossi dal sodalizio ospitante entro 30 minuti, non darà inizio alla gara e segnalerà il fatto sul referto arbitrale, specificandone i motivi.

In tali casi il sodalizio ospitante subirà la perdita della gara con il punteggio di 0-2.

Nel caso in cui l’arbitro, a suo insindacabile giudizio, riscontri irregolarità circa la pista di gioco e le sue attrezzature e non ravvisi gli estremi del disposto di cui ai precedenti commi 2 e 3, al sodalizio ospitante, o ritenuto tale in campo neutro, sarà comminata un’ammenda, per ogni irregolarità rilevata e segnalata dall’arbitro stesso sul rapporto ufficiale, il cui ammontare sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio Federale.

Art. 36) IMPRATICABILITA’ DELLA PISTA DI GIOCO

1)     Compete all’arbitro e a lui soltanto, insindacabilmente, la decisione relativa alla praticabilità della pista di gioco sia prima sia dopo l’inizio della gara; resta comunque, stabilito che, nel caso di gare, disputate su pista scoperta la pioggia costituisce causa di impraticabilità.

2)     Qualora, a giudizio dell’arbitro, lo stato di agibilità della pista possa avere carattere non definitivo, l’inizio della gara potrà essere rinviato per non oltre 60 minuti; nei casi di impraticabilità sopravvenuta dopo l’inizio della gara, lo svolgimento di questa potrà essere sospeso per un tempo complessivamente non superiore a 30 minuti in attesa che cessi l’impraticabilità.

3)     Per le gare disputate su piste scoperte, nel caso di impraticabilità dovuta a particolari condizioni atmosferiche che rendono assolutamente impossibile, a giudizio dell’arbitro, l’inizio dell’incontro, questo potrà essere disputato su altra pista di gioco coperta e omologata, eventualmente disponibile nell’ambito dello stesso territorio comunale reperita dal sodalizio ospitante a condizione che l’incontro possa iniziare con un ritardo non superiore a 120 minuti rispetto all’ora originariamente fissata.

In tal caso, la Società ospitante, dovrà provvedere al trasferimento delle squadre e dell’arbitro. Nel caso invece che, trascorsi 120 minuti, l’incontro non possa avere inizio, la squadra ospitante subirà la perdita della gara ai sensi dell’art. 63 – 1° comma – Perdita della gara.

4)     In ogni caso l’arbitro, prima di procedere all’accertamento sulla praticabilità o meno della pista di gioco, deve ritirare gli elenchi dei giocatori di cui all’art. 44 e procedere al controllo dei cartellini e degli eventuali documenti di riconoscimento, nonché alla identificazione dei giocatori.

Per le gare disputate negli impianti chiusi, il fenomeno della caduta di condensa sul pavimento della pista, può costituire motivo di impraticabilità per effetto del quale l’arbitro, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere la gara rinviando gli atti al G.U.N. per la ripetizione.

In tale eventualità il sodalizio ospitante dovrà corrispondere al sodalizio ospitato, un’indennità di viaggio il cui parametro è stabilito annualmente dal Consiglio Federale.        

Art. 37) INAGIBILITA’ DEL CAMPO DI GARA

L’inagibilità del campo di gara, stabilita dalle autorità competenti per cause improvvise od imprevedibili e resa nota alla società utente il giorno stesso della gara da disputare, o comunque con un preavviso, rispetto a questa, tale da non consentire il rinvio previo avviso alla società viaggiante, prima che abbia iniziato il viaggio di trasferimento comporta:

a)   il recupero della gara non disputata secondo le modalità stabilite dall’organismo tecnico competente;

b)   la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un’indennità non superiore al costo del viaggio, calcolato facendo riferimento all’uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

 

Art. 38) ORDINE PUBBLICO

I sodalizi sono sempre e comunque responsabili del comportamento dei propri sostenitori, anche sulle piste di altre società. In particolare, i sodalizi ospitanti sono responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico sulle piste di gioco, nonché della tutela degli ufficiali di gara e delle squadre ospitate, prima, durante e dopo la gara.

A tale proposito, i sodalizi ospitanti sono tenuti a richiedere di volta in volta alle competenti autorità di P.S. l’intervento ad ogni gara degli agenti necessari per il mantenimento dell’ordine pubblico. Tale disposizione ha valore anche per i tornei e le gare amichevoli.

Pertanto i sodalizi ospitanti, hanno l’obbligo di far constatare agli arbitri, prima dell’inizio della gara, la presenza di tutori dell’ordine e in mancanza di questi devono esibire copia della richiesta avanzata alle competenti autorità di P.S. corredata dalla ricevuta comprovante la spedizione a mezzo raccomandata, oppure, se recapitata a mano, la stessa dovrà essere vistata dalle autorità di PS.

In caso di mancanza della forza pubblica, il sodalizio ospitante presenterà all’arbitro un elenco di cinque dirigenti (tre nelle gare relative alla attività agonistica giovanile) che, muniti di apposito bracciale di riconoscimento, fungeranno da servizio d’ordine. I documenti di identità degli addetti al servizio d’ordine, dovranno essere consegnati all’arbitro, che li restituirà agli interessati al termine della gara.

Art. 39) DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO

I sodalizi ospitanti sono tenuti a mettere a disposizione degli arbitri un dirigente specificamente incaricato dell’assistenza al medesimo. Tale incarico può essere attribuito anche al dirigente accompagnatore ufficiale.

Il dirigente di cui sopra deve assistere l’arbitro in ogni circostanza e, a gara terminata, rimanere con lui sino a quando non abbia abbandonato l’impianto di gioco, salvo che casi particolari non consiglino una più prolungata assistenza.

La responsabilità della tutela dell’arbitro incombe principalmente al sodalizio ospitante, tuttavia a tale tutela deve contribuire anche quello ospitato.

In caso di incidenti è fatto obbligo ai giocatori di entrambe le squadre, sotto la responsabilità dei due capitani, di proteggere l’arbitro e di proteggersi reciprocamente.

Le Società ospitanti, su esplicita richiesta degli arbitri, da effettuarsi prima della gara, devono provvedere affinché questi, al termine della gara stessa, possa essere accompagnato alla stazione ferroviaria più vicina sita su linea di transito nazionale o aeroporto.

Art. 40) SERVIZIO SANITARIO

Durante le gare le società ospitanti sono tenute a predisporre un servizio sanitario di pronto soccorso, provvedendovi direttamente con la presenza di un medico o in alternativa tramite il servizio di ambulanza fornito dalle associazioni riconosciute. Nelle gare di attività giovanile è sufficiente la presenza di personale paramedico diplomato. In mancanza del servizio sanitario, l’arbitro non può dare inizio alla partita e trascorsi 30 minuti dall’ora fissata per l’inizio della partita stessa, perdurando la mancanza del servizio, non darà luogo alla gara.

La squadra ospitante sarà dichiarata perdente per 2-0.

 

 

TITOLO V

SQUADRE E GIOCATORI

 

 

Art. 41) FORMAZIONE DELLE SQUADRE

I sodalizi debbono far partecipare le loro squadre alle gare ufficiali nella formazione contingente più idonea al conseguimento del miglior risultato. Le norme relative al numero dei giocatori che possono essere iscritti a referto, a quello dei giocatori che possono essere schierati in pista ed al loro equipaggiamento, sono contenute nel Regolamento Tecnico.

Art. 42) CAPITANO DELLA SQUADRA

Ogni squadra deve designare, mediante annotazione sull’elenco giocatori il proprio capitano ed un vice capitano, che lo sostituisce ad ogni effetto in caso di impedimento, anche temporaneo. Il capitano deve portare sul braccio sinistro un bracciale di colore differente da quello della maglia.

Art. 43) COMPITI DEL CAPITANO

Il capitano rappresenta la squadra di fronte all’arbitro ed è responsabile, della sua disciplina collettiva; deve pertanto intervenire attivamente, se necessario, presso i propri giocatori per ottenere il rispetto delle decisioni arbitrali; deve in ogni circostanza prestare efficace assistenza all’arbitro per prevenire e sedare incidenti.

Le eventuali infrazioni commesse dal capitano nell’adempimento dei suoi compiti comportano l’aggravamento delle sanzioni da parte del Giudice Sportivo.

Solo il capitano può, a gioco fermo o al termine della gara, chiedere eventuali chiarimenti all’arbitro in forma corretta e rispettosa.

A parte quanto espressamente previsto nel Regolamento Tecnico, il capitano deve:

-       sottoscrivere e consegnare agli arbitri l’elenco dei giocatori della propria squadra;

-       provvedere a consegnare agli arbitri i dischi  regolamentari;

-       far scendere la squadra in pista e schierarla all’inizio ed alla fine della gara, per il saluto al pubblico ed alla squadra avversaria;

·      salutare gli arbitri  e il capitano della squadra avversaria.

 

Art. 44) ELENCO GIOCATORI

Quindici minuti prima dell’orario stabilito per l’inizio della gara, i capitani devono presentare all’arbitro, per l’identificazione e per l’iscrizione a referto, su apposito modulo ed in duplice copia, gli elenchi dei giocatori della propria squadra e delle persone aventi titolo all’accesso al recinto riservato, con i relativi cartellini e tessere federali vidimate per l’anno in corso. Una copia di detti elenchi deve essere consegnata dall’arbitro all’altra squadra, prima dell’inizio della gara. Dopo l’inizio della gara, gli elenchi stessi non potranno subire aggiunte o variazioni di sorta.

Art. 45) IDENTIFICAZIONE DEI GIOCATORI

Possono prendere parte alle gare i giocatori muniti della tessera federale valida per l’anno in corso; qualora la tessera sia sprovvista di fotografia dovrà essere esibito, per l’identificazione, un documento di riconoscimento munito di fotografia e legalmente riconosciuto, i cui estremi dovranno essere indicati sull’elenco giocatori.

I giocatori non in possesso della tessera federale possono prendere parte alle gare soltanto a condizione che il loro tesseramento risulti effettivo a norma dell’art. 32 del Regolamento Organico; in tal caso, il capitano dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull’elenco dei giocatori, sotto la propria responsabilità.

Il giocatore eventualmente sprovvisto di tale documento dovrà apporre, in presenza dell’arbitro e del capitano, la firma sull’elenco giocatori.

Ad una gara che sia stata comunque rinviata o che sia ripetuta può partecipare qualsiasi giocatore che nel giorno di effettuazione sia in regolare posizione di tesseramento, anche se non lo fosse stato alla data originariamente stabilita per lo svolgimento della gara.

Art. 46) PARTECIPAZIONE ALLA GARA “SUB IUDICE”

I giocatori sprovvisti di cartellino ed ammessi alla gara in base all’ultimo comma dell’art.45, vi prendono parte “sub giudice” e sotto la responsabilità de1 capitano.

Tali giocatori saranno identificati come previsto dall’art. 45 – 1° comma e dovranno comunque apporre la firma a fianco del proprio nome sull’elenco giocatori.

Art. 47) POSIZIONE IRREGOLARE DI UN GIOCATORE

In caso di posizione irregolare di giocatori accertata d’ufficio o su reclamo di parte, il sodalizio subisce la punizione sportiva della perdita della gara alla quale ha preso parte il giocatore in posizione irregolare con il punteggio di 0-2 o con quello, più favorevole per la squadra avversaria acquisito al termine dell’incontro.

Tale norma si applica anche dopo l’omologazione della gara cui ha preso parte il giocatore in posizione irregolare a condizione che l’irregolarità sia stata accertata o denunciata nel caso di reclamo di parte, prima dell’omologazione della classifica finale del campionato, del girone o della fase eliminatoria.

Art. 48) ELENCHI NOMINATIVI IN OCCASIONE DI GIRONI A CONCENTRAMENTO

Nei tornei e nei gironi di campionato a concentramento, ai quali prendono parte almeno tre squadre, ogni sodalizio è tenuto a consegnare alla Commissione Tecnica di Campo 30 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio del primo incontro, l’elenco nominativo dei 12 giocatori i quali soli potranno partecipare alle gare in programma.

Tale obbligo non ricorre in occasione della Coppa Italia e Coppa di Lega di serie A

Art. 49) SODALIZI PARTECIPANTI A PIU’ CAMPIONATI SENIORES

I sodalizi che parteciperanno a più campionati non possono effettuare il passaggio dei propri giocatori dall’una all’altra squadra e viceversa, salvi i limiti di età previsti per i campionati giovanili.

Art. 50) GIOCATORI STRANIERI

Le norme del presente articolo sono integrate annualmente da quanto stabilito dal Consiglio Federale e riportate sulle annuali Norme per l’Attività.

Le norme del presente articolo si applicano a tutti i giocatori comunque provenienti o provenuti da Federazione o paese straniero.

Sono esclusi dalle presenti Norme speciali e quindi rientrano nelle Norme generali sul tesseramento, i giocatori che abbiano la cittadinanza italiana da almeno un anno all’atto della richiesta di tesseramento.

I nati ed i residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, sono da considerarsi parificati ai cittadini italiani a tutti gli effetti.

Per ottenere il tesseramento, i giocatori comunque provenienti da paesi stranieri, devono essere muniti di nulla – osta della federazione di provenienza. Cittadini stranieri che non sono mai stati tesserati per federazioni estere e che risiedono in Italia, possono essere tesserati per le categorie giovanili, previa autorizzazione del Consiglio Federale.

Art. 51) DISCO

I sodalizi ospitanti devono mettere a disposizione dell’arbitro, all’inizio di ogni gara, due dischi regolamentari nuove ed in ottimo stato; per gli incontri in campo neutro, ciascun sodalizio dovrà mettere a disposizione due dischi regolamentari.

Qualora non riesca possibile dare inizio alla gara o portarla a termine per inosservanza delle Norme di cui sopra, la squadra o le squadre responsabili subiranno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 o con quello più favorevole per la squadra avversaria, acquisito al momento della sospensione.

 

 

TITOLO VI

UFFICIALI DI GARA

 

 

Art. 52) COMPITI DEGLI ARBITRI

Oltre a quanto previsto nel Regolamento Tecnico, spetta all’arbitro:

a)   ogni valutazione e decisione in merito alla regolarità e praticabilità della pista e di tutte le relative attrezzature, nonché in merito alla regolarità dell’equipaggiamento dei giocatori;

b)   il controllo degli elenchi e dei cartellini dei giocatori, nonché degli eventuali documenti di riconoscimento; l’identificazione dei giocatori e delle persone ammesse per ciascuna squadra, nel recinto riservato; nei casi in cui, invece, fosse presente la Commissione Tecnica di Campo sarà affidata a quest’ultima il controllo degli elenchi, cartellini giocatori e documenti di riconoscimento (l’identificazione però avviene sempre a cura dell’arbitro);

c)   la compilazione della parte analitica del referto di gara (2° pag.) e il controllo di quella sintetica (l° pag.), di spettanza del cronometrista.

 

Art. 53) MANCANZA O SMARRIMENTO DEL REFERTO

Mancando il modulo sul quale deve essere compilato il referto di gara questo potrà essere redatto in qualsiasi altra forma, conservando piena validità.

In caso di smarrimento o distruzione del referto dopo la sua compilazione, la gara sarà omologata secondo il risultato indicato dall’arbitro.

Art. 54) ASSENZA DEGLI ARBITRI

Se gli arbitri  designati per la direzione della gara non fossero  presenti in pista entro 30 minuti dall’ora stabilita per l’inizio, la gara stessa potrà avere luogo sotto la direzione di altri arbitri che fossero  eventualmente presente, previo accordo scritto firmato dai due capitani.

Se all’ora stabilita per l’inizio della gara fosse presente solo uno dei due arbitri designati e non fosse possibile reperire un secondo tra gli arbitri eventualmente presenti alla gara entro 30 minuti, la gara avrà luogo ugualmente sotto la direzione del solo arbitro presente.

Art. 55) INFORTUNIO DELL’ARBITRO

Se durante lo svolgmento di una gara uno dei due arbitri si infortuna e non può continuare la gara la stessa sarà portata a termine dall’altro arbitro singolarmente.

In occasioni di tornei ufficiali o in gironi di campionato a concentramento, in caso di infortunio arbitrale durante una gara, la Commissione Tecnica di Campo dovrà sostituire l’arbitro infortunato con altro arbitro scelto tra quelli designati alla direzione delle gare del torneo. La scelta sarà di esclusiva competenza del Presidente della C.T.C. e la gara, interrotta per l’infortunio arbitrale, sarà ripresa dal nuovo arbitro al punto in cui era stata interrotta.

Art. 56) TEMPO DI ATTESA DELLE SQUADRE

Se, trascorsi 30 minuti dall’ora fissata per l’inizio della gara, gli arbitri designati non si fossero presentati, né fosse possibile provvedere alla sua sostituzione le squadre potranno lasciare la pista e l’incontro sarà rinviato dall’organo competente a data da stabilirsi.

Art. 57) ERRORE ARBITRALE

E’ da considerarsi errore arbitrale la mancata o errata osservanza di norme, la cui applicazione non è affidata alla valutazione o alla discrezionalità dell’arbitro.

Art. 58) CRONOMETRISTA

Il sodalizio ospitante, oppure il sodalizio o l’ente organizzatore per le gare in campo neutro, provvederà a richiedere, per ogni gara, la designazione di un cronometrista ufficiale agli organi della F.l.Cr.

In assenza del cronometrista ufficiale, d’intesa fra le due squadre e in mancanza di questa su designazione dell’arbitro, dovrà essere scelto un addetto al cronometro.

Compito dei cronometristi oltre a quelli indicati nel Regolamento Tecnico, è quello di compilare la parte sintetica (I° pag.) del referto di gara.

Art. 59) INCONVENIENTI DI CRONOMETRAGGIO          

Qualora nel corso della gara accada, per inconvenienti di cronometraggio o per qualsiasi altra causa di non poter esattamente determinare il tempo trascorso in quel momento, l’arbitro potrà, qualora sia in grado di farlo, determinare detto tempo a suo insindacabile giudizio, continuando quindi la gara.

In caso contrario, inviterà i due capitani a determinare convenzionalmente, con dichiarazione scritta da allegarsi al referto, il tempo trascorso; mancando tale accordo, l’incontro dovrà essere sospeso.

In caso di contestazione sui tempi di gioco da parte di un rappresentante di squadra, questi deve darne immediata comunicazione all’altro rappresentante.

In ogni caso, nessun reclamo relativo al tempo di gioco potrà essere ammesso da parte di quelle squadre che non si siano conformate all’obbligo, previsto dall’art. 31 R.G.C di delegare, un proprio rappresentante a prendere posto, vicino al cronometrista, al tavolo della giuria.

Art. 60) COMMISSARIO DI CAMPO

I competenti organi federali possono designare, quali Commissari di campo, persone incaricate di riferire sull’andamento della gara in genere ed in particolare sul comportamento del pubblico, dei dirigenti e delle squadre prima, durante e dopo la gara, nonché su qualsiasi fatto o incidente di particolare gravità che ritengono sfuggito al controllo dell’arbitro.

I Commissari di campo debbono di norma astenersi dal rendere manifesto il mandato ricevuto e possono intervenire soltanto in quei casi in cui si renda necessario assistere e tutelare l’arbitro ed invitare, ove occorra, i dirigenti delle squadre a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell’ordine pubblico.

I Commissari di campo possono essere designati oltre che d’ufficio anche su richiesta e a spese del sodalizio.

Art. 61) COMMISSIONI TECNICHE DI CAMPO

Nei gironi e nei tornei a concentramento che si svolgono in sede unica è operante una Commissione Tecnica di Campo che rappresenta la Federazione a tutti gli effetti.

La Commissione Tecnica di campo, nominata dai competenti organi federali, di norma è formata da tre componenti:

·      Il Presidente, nominato dalla Commissione di Settore, che è il responsabile tecnico della manifestazione;

·      Il Segretario, messo a disposizione dall’ente organizzatore, che compila gli atti ufficiali;

·      Il componente della Commissione Tecnica Arbitrale che decide in merito all’assegnazione degli incontri agli Ufficiali di Gara presenti al Concentramento (sentito comunque, il parere decisivo del Presidente della C.T.C.) e che fungerà anche da Referente tecnico.

Alla Commissione Tecnica di Campo sono affidati i seguenti compiti:

·      essere presente presso l’impianto, ove deve disputarsi il Concentramento, almeno 30 minuti prima dell’orario fissato per l’insediamento della Commissione Tecnica di Campo;

·      controllare che le attrezzature fisse e mobili della pista di gioco siano conformi alle disposizioni regolamentari, ponendo in essere ogni iniziativa per eliminare eventuali irregolarità;

·      controllare l’agibilità, la pulizia e la capienza degli spogliatoi dell’arbitro e delle squadre, assicurandosi che siano messe a disposizione degli aventi diritto almeno 60 minuti prima, o per lo meno nel più breve termine possibile compatibilmente con l’uso di più squadre impiegate nel torneo, dell’ora fissata per l’inizio della partita;

·      ritirare da tutte le squadre partecipanti l’elenco nominativo dei giocatori controllandone la completa ed esatta stesura;

·      effettuare il controllo dei cartellini dei giocatori escludendo dalla manifestazione coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti (limiti di età, mancanza di documenti di identità personali in gare di attività giovanile etc.), l’identificazione di tutti, comunque è sempre di esclusiva competenza dell’arbitro;

·      porsi a disposizione dei dirigenti Accompagnatori Ufficiali per chiarimenti e per quant’altro possa essere a loro conoscenza per una migliore riuscita della manifestazione;

-       effettuare il sorteggio (quando non è stato già effettuato dalla FIHP o dalla L.N.H.P.) per l’abbinamento delle squadre partecipanti con le lettere corrispondenti dell’alfabeto e predisporre il calendario gare;

-       designare gli arbitri messi a disposizione dal C.T.A;

-       emettere con prontezza i Comunicati Ufficiali: il primo esplicativo del calendario gare, gli altri al termine di ogni turno di gare. Copia di ogni comunicato dovrà essere affisso in bacheca e consegnato ad ogni squadra partecipante;

-       la convalida provvisoria delle gare e delle classifiche che dovranno poi essere omologate a seconda delle rispettive competenze, dal G.U.N. e dai Giudici Regionali competenti;

-       l’applicazione dei provvedimenti conseguenti ai meccanismi automatici di squalifica;

-       adottare provvedimenti in caso di falli (sfuggiti all’attenzione dell’arbitro) di rilevante e particolare gravità;

-       il deferimento al Giudice sportivo competente, previa squalifica o sospensione fino al termine del concentramento, per le mancanze disciplinari suscettibili di provvedimenti eccedenti la durata del concentramento medesimo;

-       adottare provvedimenti in caso di falli (sfuggiti all’attenzione dell’arbitro) di rilevante e particolare gravità;

-       decidere in merito ai reclami tecnici presentati avversi i risultati delle gare del girone o torneo;

-       dovranno anche essere segnalate agli organi disciplinari competenti eventuali infrazioni passibili di ammenda.

Al termine del concentramento, il Presidente della C.T.C. dovrà inoltre inviare all’organo competente, per la definitiva approvazione, tramite posta prioritaria entro le 24 ore successive il termine della manifestazione:

-       gli originali di tutti i Comunicati Ufficiali emessi;

-       gli originali dei verbali di eventuali deliberazioni;

·      gli originali dei referti ufficiali di gara accompagnate dalle distinte giocatori delle due squadre.

·      Al Comunicato Ufficiale n. 1 dovranno essere allegati tutti gli originali degli elenchi giocatori; elenchi dirigenti addetti al servizio d’ordine, eventuali richieste intervento Forza Pubblica e cronometristi (se assenti).

A parte dovrà spedire alla Commissione di Settore dettagliata relazione sulla manifestazione in oggetto.

 

 

PARTE II

LA DISCIPLINA SPORTIVA

TITOLO VII

SANZIONI

 

Art. 62) COMPETENZE DISCIPLINARI E OMOLOGAZIONE DEGLI INCONTRI (con riferimento agli Art. 40 e 41 dello STATUTO FEDERALE)

La competenza disciplinare degli organi giudicanti è quella stabilita dal Regolamento di Disciplina.

a)     compete ai giudici sportivi, nell’ambito delle rispettive competenze, l’omologazione degli incontri e l’emissione dei relativi comunicati ufficiali.

b)     I comunicati ufficiali devono riportare:

·      i risultati dei singoli incontri;

·      il nominativo degli arbitri delle gare;

·      la classifica generale;

·      i provvedimenti disciplinari.

c) Per quanto concerne l’attività periferica (G.U.R.) i comunicati devono essere inviati settimanalmente:

·      alle Società interessate;

·      al Comitato Regionale;

·      al designatore degli arbitri;

 

Art. 63) PERDITA DELLA GARA

Il sodalizio riconosciuto responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano decisamente influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione subisce la punizione sportiva della perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2 o quello più favorevole per la squadra avversaria eventualmente conseguito sul campo.

La perdita della gara con il punteggio di 0-2 può essere inflitta ad entrambi i sodalizi quando la responsabilità dei fatti indicati risulta comune.

Non comportano la perdita della gara le infrazioni ad obblighi che comportino meri adempimenti formali.

Art. 64) SQUALIFICA DELLA PISTA DI GIOCO

Il sodalizio che sia riconosciuto responsabile, anche oggettivamente, di gravi manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori, può subire la squalifica della propria pista di gioco, da un minimo di una giornata fino ad un massimo di due anni.

Tale sanzione comporta per il sodalizio punito l’obbligo di disputare in campo neutro, da stabilire a cura dell’organo competente, la gara o le gare che durante il periodo di squalifica avrebbe dovuto disputare sulla propria pista di gioco.

In caso di squalifica della pista di gioco, la Commissione di Settore  ha facoltà, ove riesca impossibile fare svolgere una o più gare su una pista idonea in campo neutro, di disporre l’effettuazione sulla pista squalificata ma a porte chiuse.

La scelta del campo neutro è effettuata tenendo conto delle seguenti distanze minime:

·      serie A Km 100

·      serie B Km 80

·      altri campionati: in altro comune confinante o più prossimo.

Eventuali maggiori percorrenze devono essere indennizzate alla società ospitata da parte di quella ospitante in ragione di lire “tot” (misura annualmente stabilita dal Consiglio Federale) al Km prima dell’inizio della gara ed al cospetto dell’arbitro che ne farà menzione sul referto ufficiale di gara. Il mancato indennizzo è equiparato alla rinuncia alla disputa di una gara con le conseguenze previste dall’art. 6 - Rinuncia a gara - del R.G.C. I° capoverso.

La Commissione di Settore ha facoltà, in caso d’assoluta impossibilità a fare disputare una o più gare su pista idonea, in campo neutro di disporre l’effettuazione sulla pista squalificata ma a porte chiuse.

In occasione di gare a porte chiuse hanno diritto all’accesso all’impianto:

-       tutte le persone iscritte a referto;

-       i presidenti delle società;

-       gli arbitri, il Referente Tecnico, il Commissario di Campo;

-       il Servizio Sanitario;

-       i Cronometristi;

-       gli organi di informazione accreditati;

-       i Dirigenti degli organi centrali e periferici;

-       la Forza Pubblica;

·      il Servizio d’ordine.

 

Art. 65) EFFICACIA DELLA SQUALIFICA DELLA PISTA

Di norma gli effetti della squalifica della pista si intendono limitati alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione.

Art. 66) DECORRENZA DELLA SQUALIFICA DELLA PISTA

Le sanzioni che riguardano la squalifica della pista vanno scontate a decorrere dalla gara immediatamente successiva alla data di delibera dei Giudice Sportivo purché il relativo provvedimento sia stato regolarmente e tempestivamente notificato al sodalizio punito. A questo come a qualsiasi altro effetto, una gara di recupero deve essere considerata come disputata nel giorno del suo effettivo svolgimento e non si deve pertanto tenere alcun conto di quello della sua programmazione.

Art. 67) ESECUZIONE DELLA SQUALIFICA DELLA PISTA

La squalifica della pista per una o più giornate di gara si considera scontata soltanto se le gare hanno avuto compimento con un risultato, validamente acquisito agli effetti della classifica.

In ogni caso la squalifica per una o più giornate inflitta in occasione di gare ufficiali (Campionato o Coppa Italia) non può essere scontata con riferimento ad altre manifestazioni.

La squalifica non scontata nell’anno in cui è stata inflitta deve essere scontata in quello successivo con riferimento alle prime gare ufficiali in ordine temporale della nuova stagione sportiva indipendentemente dalla manifestazione in cui siano maturate.

Art. 68) SQUALIFICA DI UN GIOCATORE

Il giocatore che abbia contravvenuto ai propri doveri sportivi può essere punito ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento di disciplina con la squalifica per una o più giornate di gara o per periodi di effettiva attività agonistica non superiore a due anni.

Art. 69) ESPULSIONI (automatismo delle squalifiche) E DECORRENZA DELLA SQUALIFICA

L’Ufficio del Giudice Unico notifica i provvedimenti di squalifica e di inibizione a mezzo telegramma (che deve contenere anche il dispositivo della sentenza) in partenza:

·      dall’ufficio telegrafico ROMA C.O.N.I. o FONO ROMA per quanto concerne l’attività nazionale;

·      dalla sede di residenza del Giudice Regionale per quanto concerne l’attività periferica.

a)  Le espulsioni temporanee esauriscono i loro effetti al termine della gara.

b)  Le espulsioni definitive comportano, di norma, una giornata di squalifica salvo le aggravanti.

c) Le squalifiche pari ad una giornata di gara, conseguenti ad espulsioni definitive, sono automatiche ed immediatamente esecutive; non necessitano di notifica e non sono soggette al disposto di cui all’art. 22 - Recidiva- del Regolamento di disciplina.

d) I tesserati colpiti da squalifica non potranno accedere, oltre al recinto riservato e a quello ufficiale, neppure ai locali degli spogliatoi per il periodo compreso da 30 minuti prima della gara a 30 minuti dopo la fine della stessa.

e)  I provvedimenti di squalifica del campo di gara devono essere scontati in gare immediatamente successive alla notifica e di pari serie o categoria.

f) la squalifica è scontata a decorrere dalla prima data utile immediatamente successiva a quella della delibera del Giudice Sportivo, purché il relativo provvedimento sia stato regolarmente e tempestivamente notificato al sodalizio interessato.

g)  I tesserati che esplichino la funzione di giocatore-allenatore, se squalificati, sono interdetti dall’esercizio di entrambe le funzioni.

 

Art. 70) ESECUZIONE DELLA SQUALIFICA

Le squalifiche per una o più giornate di gara devono essere scontate nell’ambito delle manifestazioni nel cui contesto si sono verificati i fatti che le hanno determinate.

Le squalifiche si considerano scontate soltanto se le gare hanno avuto compimento con un risultato validamente acquisito agli effetti della classifica.

Le squalifiche comminate in occasione di gare e tornei amichevoli (ufficialmente autorizzati dalla F.I.H.P.) decorrono dal giorno successivo la data della deliberazione del Giudice Sportivo competente. Le squalifiche pari ad una giornata comminate in occasione di queste gare e tornei terminano il loro effetto con il termine del Torneo medesimo. Quelle, invece, eccedenti la giornata di gara, dovranno essere scontate nelle prime gare ufficiali immediatamente successive alla data del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo competente.

Il Giudice Unico dovrà omologare improrogabilmente le gare ed i tornei succitati entro 10 giorni dalla fine di dette manifestazioni.

Le squalifiche residue non scontate nell’anno sportivo in cui sono state inflitte dovranno essere scontate nell’anno successivo nelle prime gare ufficiali, in ordine temporale, della nuova stagione sportiva indipendentemente dalla manifestazione in cui sono maturate anche se sia nel frattempo cambiata la Società, la serie di appartenenza (della Società per cui il giocatore risulta tesserato all’inizio della successiva stagione sportiva) o la categoria del tesserato squalificato.

La cessazione o il trasferimento di un tesserato ad altra Federazione sospende per tutta la durata della “non appartenenza” lo sconto della squalifica che riprenderà immediatamente nel momento in cui il tesserato, colpito dalla squalifica, rientrerà a tutti gli effetti nei ranghi della F.I.H.P. Se, al momento del rientro del giocatore squalificato in F.I.H.P., allo stesso rimanesse da scontare solamente 1 giornata di squalifica la stessa sarà condonata.

I giocatori e gli allenatori che partecipino a gare in periodo di squalifica incorrono nell’inasprimento della sanzione.

Il giocatore che partecipi a gare in periodo di squalifica è considerato a tutti gli effetti previsti dall’art. 47 del R.G.C. in posizione irregolare.

 

 

TITOLO VIII
RECLAMI E NORME PROCEDURALI

 

Art. 71) VALIDITA’ DEI DOCUMENTI UFFICIALI

I documenti ufficiali sono costituiti dal referto arbitrale e dal rapporto dell’eventuale Commissario di Campo, essi fanno piena prova circa lo svolgimento delle gare ed il comportamento del pubblico, ed esclusivamente su tali documenti gli organi giudicanti debbono basare le loro decisioni in ordine alla regolarità delle gare ed ai provvedimenti disciplinati da adottare.

Il referto arbitrale prevale su quello del Commissario di Campo, in relazione ai fatti contestualmente segnalati, eccezion fatta per quanto attiene al comportamento del pubblico.

Nel caso di contraddittorietà, genericità ed indeterminatezza di documenti ufficiali gli organi giudicanti possono richiedere, anche mediante convocazione diretta, precisazioni scritte o supplementi di rapporto. E’ in ogni caso vietata qualsiasi forma di contraddittorio tra arbitri e terzi.

Art. 72) POTERI DEGLI ORGANI GIUDICANTI IN RELAZIONE ALLA VALIDITA’ DELLE GARE

Verificatesi, nel corso di una gara, errori arbitrali di cui all’art. 57 o fatti che per loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli organi giudicanti stabilire se essi abbiano avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara ed in quale misura.  Nell’esercizio di tali poteri, gli organi giudicanti possono dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sulla pista, salva ogni altra sanzione disciplinare, oppure possono deliberare la punizione sportiva della perdita della gara, di cui all’art. 63, infine quando ne ricorrano gli estremi, annullare la gara stessa, rinviando gli atti all’organo competente a disporne la ripetizione.

Art. 73) POTERI DEGLI ORGANI GIUDICANTI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DEI GIOCATORI

Gli organi giudicanti possono disporre accertamenti di ufficio, anche se nessun reclamo sia stato presentato in merito, sulla regolarità della posizione dei giocatori che hanno preso parte ad una gara provvedendo, nel caso di accertata posizione irregolare, alla applicazione delle sanzioni previste dall’art. 47, salvo ogni altro provvedimento di carattere disciplinare.

Art. 74) RECLAMI TECNICI

1 reclami tecnici possono riferirsi esclusivamente a:

a)     irregolarità della pista;

b)     posizione irregolare dei giocatori;

c) incidenti avvenuti in occasione della gara;

d)i casi di cui all’art. 73;

e)     errore arbitrale di cui all’art. 57.

La competenza a decidere su tali reclami appartiene, in base alla giurisdizione funzionale e territoriale al Giudice Unico Nazionale, ai Giudici Regionali od alle Commissioni Tecniche di Campo.

Art. 75) NORME GENERALI

Tutti i reclami devono essere inviati all’organo giudicante competente in base alle disposizioni contenute nel Regolamento di Disciplina entro il terzo giorno successivo a quello d’effettuazione della gara. La controparte può inviare le proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia del reclamo.

Sono inammissibili i reclami che non siano stati preceduti dal relativo preannuncio effettuato entro i termini e con l’osservanza delle modalità indicate ai successivi articoli.

Art. 76) IRREGOLARITA’ DELLA  PISTA

I sodalizi che intendono sporgere reclamo per l’irregolarità della pista o delle relative attrezzature, debbono presentare all’arbitro, prima dell’inizio della gara, specifica riserva sottoscritta dal capitano, ovvero avanzare, sempre tramite il capitano, specifica riserva verbale nel caso che le irregolarità denunciate siano sopravvenute durante lo svolgimento della gara.

L’arbitro deve provvedere, alla presenza dei due capitani, alle constatazioni che si rendano eventualmente necessarie in merito alle riserve presentate prima dell’inizio della gara o durante il suo svolgimento, e dare atto nel verbale di gara delle relative conclusioni nonché degli eventuali provvedimenti adottati.

Se dopo la formulazione di tali riserve, la gara ha avuto ugualmente svolgimento, i sodalizi interessati possono, entro 20 minuti dal termine dell’incontro, fare preannuncio scritto di reclamo all’arbitro, precisando la natura delle presunte irregolarità a firma del capitano.

L’arbitro deve dare immediata comunicazione del preannuncio di reclamo al capitano della squadra avversaria ed allegare, al verbale di gara, tutta la documentazione ricevuta.

Sono inammissibili i reclami che non siano stati preceduti dalla presentazione delle riserve di cui al 1° comma del precedente articolo.

Art. 77) POSIZIONE IRREGOLARE DEI GIOCATORI

Il reclamo deve essere preannunciato telegraficamente o a mezzo telefax entro le ore 15.00 del giorno successivo all’effettuazione della gara.

Il reclamo può essere preannunciato all’arbitro mediante riserva sottoscritta dal capitano entro i 20 minuti successivi alla fine della gara. In tal caso l’arbitro, dopo aver dato comunicazione del preannuncio di reclamo alla squadra avversaria, deve trattenere, rilasciandone ricevuta, il cartellino del giocatore la cui posizione sia inficiata d’irregolarità ed allegarlo al verbale di gara.

L’accoglimento del reclamo comporta l’applicazione del provvedimento di cui all’art. 47 salva l’applicazione d’eventuali sanzioni disciplinari.

Art. 78) INCIDENTI AVVENUTI IN OCCASIONE DELIA GARA

Il reclamo deve essere preannunciato telegraficamente o a mezzo telefax, entro le ore 15.00 del giorno successivo all’effettuazione della gara.

L’accoglimento del reclamo comporta l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 63 salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari del caso.

Art. 79) ERRORE ARBITRALE E FATTI NON GIUDICABILI CON CRITERI ESCLUSIVAMENTE TECNICI

Il reclamo deve essere preannunciato telegraficamente o a mezzo telefax, entro le ore 15.00 del giorno successivo all’effettuazione della gara.

L’accoglimento del reclamo comporta l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 72.

Art. 80) RECLAMI IN OCCASIONE DI GIRONI O DI TORNEI A CONCENTRAMENTO

La competenza a decidere sui reclami relativi a gare di gironi e di tornei a concentramento appartiene, in base a quanto previsto dall’art. 61 - alle Commissioni Tecniche di Campo.

Esclusa ogni altra formalità, eccezion fatta per l’obbligo della presentazione delle riserve di cui all’art. 77 - tutti i reclami di cui agli articoli precedenti debbono essere preannunciati alle Commissioni Tecniche di Campo entro 15 minuti dal termine della gara e consegnati alla stessa, accompagnati dalla tassa di reclamo e sottoscritti dal capitano, entro 30 minuti dalla conclusione della gara stessa.

La Commissione Tecnica di Campo provvede a notificare il reclamo al sodalizio avversario ed a fissargli un termine perentorio per la presentazione d’eventuali controdeduzioni.

I reclami per posizione irrcgolare di giocatori per i quali la Commissione Tecnica di Campo non sia in grado di deliberare, vengono da questi trasmessi per le decisioni del caso, all’organo giudicante competente alla ratifica dell’omologazione della gara.

In tal caso l’arbitro, dopo aver data comunicazione del preannuncio di reclamo alla squadra avversaria, deve trattenere, rilasciandone ricevuta, il cartellino del giocatore la cui posizione, sia inficiata d’irregolarità ed allegarlo al verbale di gara.

 

Hockey Club Milano 17 - sede: via Malakoff 8 20094 Corsico MI campo sportivo: Palazzo US ACLI Unione Lombarda - via Giò Ponti 1 (ex Tuberose) 20146 Milano
tel 02-4403369 - fax 02-4403358 - e-mail: italo.rota@galactica.it
Web site: web.tiscali.it/HCM17/