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PARTE 1
L’ATTIVITA’ AGONISTICA
TITOLO 1
L’attività
agonistica comprende tutte le gare organizzate dagli organi competenti in base alle
Norme emanate dalla F.I.H.P., nell’ambito dei Campionati delle diverse serie,
nonché le gare valevoli per tornei e manifestazioni, purché debitamente
autorizzate.
I
risultati delle gare diventano ufficiali dopo l’omologazione da parte degli
organi competenti e la pubblicazione sui Comunicati Ufficiali.
Tutte
le gare devono svolgersi nel giorno, con gli orari e sulle piste indicate sui
Comunicati Ufficiali. Eventuali variazioni potranno essere accordate dagli
organi competenti, per giustificati motivi, previa richiesta scritta da
inviarsi, anche a mezzo telefax, almeno 10 giorni prima della data stabilita
per lo svolgimento dell’incontro, corredata dall’accettazione scritta del
sodalizio avversario.
In
casi eccezionali, le variazioni potranno essere concesse anche senza il
benestare del sodalizio avversario ad insindacabile giudizio dell’organo
competente.
Per
ogni variazione accordata, i sodalizi richiedenti sono tenuti a versare una
tassa, nella misura annualmente fissata.
Il
recupero delle gare non iniziate, non terminate ed annullate è regolato dalle
disposizioni degli organi competenti, le cui decisioni al riguardo sono
inappellabili. La ripetizione delle gare avviene a cura dello stesso sodalizio,
ente aderente od organo federale al quale competeva l’organizzazione della gara
non iniziata, non terminata o annullata.
Le
squadre hanno l’obbligo di iniziare e condurre a termine le gare qualunque ne
sia la condizione. Ogni infrazione a tale norma comporta, salva l’applicazione
degli specifici provvedimenti previsti nei successivi articoli,
l’irricevibilità di qualsiasi reclamo presentato dal sodalizio che si sia
rifiutato di iniziare la gara o portarla a termine.
Le
squadre possono avanzare, in merito alle condizioni che a loro giudizio non
avrebbero dovuto consentire l’inizio dell’incontro o avrebbero dovuto
determinarne la sospensione, le proprie riserve che, sottoscritte dal capitano
e consegnate all’arbitro, devono essere allegate al referto.
Il
sodalizio che rinuncia alla disputa di una gara, oltre al pagamento
dell’ammenda nella misura annualmente stabilita, subirà la perdita della gara
stessa con il punteggio di 0-2.
Gli
organi competenti possono non infliggere l’ammenda quando la rinuncia sia stata
determinata da gravi motivi di forza maggiore. Qualora il sodalizio
rinunciatario non abbia notificato la rinuncia all’organo competente ed al
sodalizio avversario, almeno tre giorni prima dello svolgimento dell’incontro,
potrà essere obbligato a corrispondere al sodalizio avversario un indennizzo,
nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Federale.
Il
sodalizio che, per la seconda volta nel corso dello stesso campionato, rinunci
a disputare una gara o non si presenti in campo entro il termine stabilito
dall’art. 8 oppure si ritiri nel corso dcll’incontro, è escluso dal campionato
con tutte le conseguenze previste dall’art. 21.
Il
sodalizio che si ritira da una gara già iniziata, oltre al pagamento
dell’ammenda nella misura annualmente stabilita subisce la perdita della gara
stessa con il punteggio di 0 - 2 o con quello più favorevole alla squadra
avversaria acquisito al momento del ritiro. Al di fuori dell’ipotesi prevista
dal penultimo comma dell’art.6, il ritiro in gara è per il resto equiparato in
ogni sua conseguenza alla rinuncia.
La
squadra che non si presenti in pista, pronta per giocare entro 30 minuti
dall’ora fissata per l’inizio della gara, sarà considerata a tutti gli effetti
rinunciataria; salvo che non dimostri di essere stata impedita da cause di
forza maggiore, ricorrendo al giudizio degli organi di giustizia sportiva ai
quali compete la valutazione delle cause addotte.
La
relativa richiesta deve essere avanzata dal sodalizio interessato con
preannuncio telegrafico, entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello in
cui doveva svolgersi la gara. La
motivazione deve essere spedita all’organo competente, a mezzo raccomandata
a.r., entro il terzo giorno successivo a quello in cui doveva svolgersi la
gara, salvo il diritto a completare la documentazione necessaria.
La
squadra che, senza giustificati motivi, si presenti in pista entro il termine
utile per dare inizio alla gara, ma in ritardo rispetto all’ora stabilita per
l’inizio della stessa, sarà assoggettata al pagamento della relativa ammenda,
nella misura annualmente fissata.
Nell’intera
attività agonistica (a partire da quella giovanile sino a quella seniores) e
per tutti i Campionati, Coppe e Trofei Federali di qualsiasi serie e categoria
sarà adottato il seguente punteggio: 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in
caso di pareggio e 0 punti in caso di sconfitta.
Se
due o più squadre terminano in classifica a parità di punteggio, l’attribuzione
dei rispettivi posti nella classifica stessa sarà determinata:
· dal punteggio conseguito
negli incontri diretti;
· dalla differenza reti
relativa a tali incontri;
· in caso di ulteriore parità,
la classifica sarà determinata sulla base della differenza reti relativa a
tutti gli incontri disputati;
· persistendo la situazione di
parità, la classifica sarà determinata in base al numero delle reti segnate in
tutti gli incontri disputati;
· infine, perdurando la parità
saranno classificati a pari merito e ove occorra necessariamente stabilire una
precedenza questa sarà determinata per sorteggio.
Qualora
due o più squadre si trovino a parità di punteggio in testa alla classifica
finale dei campionati di serie A, dove la organizzazione non preveda fasi successive
a play off o a concentramento, per l’aggiudicazione del titolo di Campione
Italiano o per la promozione alla serie A1, anziché farsi luogo
all’applicazione delle Norme di cui al precedente Art. 11 - Parità in
classifica, ove i sodalizi interessati siano due si procederà alla disputa di
una gara di spareggio in campo neutro, con l’osservanza di tutte le modalità
stabilite al riguardo dall’art. 15 – Tempi supplementari – gare di spareggio
del Regolamento di Gioco.
Nel
caso che le squadre a parità di punteggio siano invece più di due sarà
disputato un torneo di spareggio in campo neutro con gironi di sola
andata. Eventuali situazioni di parità
al termine del torneo di spareggio saranno definite in base all’art. 11 -
Parità in classifica.
Nei
casi in cui i sodalizi terminati in classifica a parità di punteggio siano
invece interessati alla retrocessione alla serie inferiore o alla promozione a
quella superiore, si procederà a seconda del numero delle squadre, ad una gara
di spareggio con le modalità previste al riguardo dal Regolamento Tecnico, o ad
un torneo di spareggio in campo neutro con girone di sola andata al cui termine
eventuali ulteriori situazioni di parità saranno definite in base all’art. 11 -
Parità in Classifica.
TITOLO II
CAMPIONATI
La
Commissione di Settore, previa approvazione del Consiglio Federale, comunicherà
annualmente il numero dei campionati, la loro formula di svolgimento, nonché le
disposizioni per le promozioni e le retrocessioni.
Per
quanto riguarda i campionati collegati fra loro da reciproche promozioni e
retrocessioni, resta inteso che una volta iniziato un campionato, l’ordinamento
del campionato successivo non può più essere modificato onde salvaguardare i
diritti acquisiti dai sodalizi che
partecipano al campionato in corso di svolgimento.
Il
controllo tecnico e organizzativo dei vari campionati fa capo a:
-
La
Commissione di Settore, per l’organizzazione dei vari campionati nazionali
nonché delle fasi finali di tutti gli altri campionati per il cui svolgimento sia prevista una fase
nazionale.
-
I
Comitati Regionali, secondo le direttive e le rispettive competenze stabilite
dalla Commissione di Settore, per l’organizzazione delle fasi eliminatorie.
-
Il
Giudice Unico per l’omologazione dei campionati Nazionali di serie A, B, C,
nonché delle fasi finali di tutti gli altri campionati.
-
I
Giudici Regionali per l’omologazione delle fasi eliminatorie di tutti gli altri
campionati.
Le
domande di iscrizione ai campionati debbono essere inviate alla Segreteria Generale entro i termini annualmente stabiliti,
unitamente alla relativa tassa nella misura annualmente fissata. Le domande
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del sodalizio o da chi ne
fa le veci e devono inoltre essere corredate dal modulo di affiliazione o di
riaffiliazione, qualora il sodalizio non abbia già provveduto in precedenza.
A garanzia della propria partecipazione, ogni
sodalizio all’atto dell’iscrizione dovrà versare, nella misura annualmente
decisa dal Consiglio Federale, un deposito cauzionale nella misura annualmente
fissata per ciascun campionato.
Tale
deposito sarà restituito dopo che le rispettive squadre abbiano regolarmente
esaurita la loro partecipazione ai
campionati di competenza.
Saranno
dichiarate irricevibili le domande di iscrizione presentate oltre i termini
prescritti oppure non accompagnate dalla tassa di iscrizione e dal deposito
cauzionale.
Qualora
un sodalizio dichiari ufficialmente e tempestivamente la propria rinuncia al
campionato cui avrebbe titolo a partecipare, potrà essere ammesso a quello
immediatamente inferiore, purché ne faccia richiesta specificandone i motivi
entro la data fissata quale termine, per l’iscrizione al suddetto campionato.
Ai
posti resisi in tal modo liberi saranno ammessi nell’ordine, i sodalizi
retrocessi dal campionato in cui si verifica la disponibilità e,
successivamente, quelli classificati nel campionato di serie inferiore dopo le
squadre promosse.
Nel
caso di più sodalizi classificati al medesimo posto in differenti gironi dello
stesso campionato la scelta sarà effettuata tramite sorteggio tra le squadre
interessate all’ammissione ai posti vacanti.
Qualora
si renda necessario completare i quadri delle squadre partecipanti, la
Commissione di Settore ha facoltà di riaprire i termini di iscrizione ai
campionati.
Chiuse
le iscrizioni gli organi competenti stabiliscono la composizione degli
eventuali gironi, il calendario e gli orari di gara.
In
caso di necessità tali organi possono disporre d’ufficio variazioni del
calendario e degli orari. Tutti i provvedimenti di cui ai commi precedenti sono
definitivi ed inappellabili.
I
campionati possono essere sospesi in occasione di svolgimento di partite e
tornei Internazionali.
Tutte,
indistintamente, le spese sostenute dai sodalizi per gli incontri di
campionato, ivi comprese quelle di trasferta, sono a carico dei sodalizi
stessi.
Contributi
per spese di viaggio sostenute in occasione delle gare di campionato disputate
fuori sede, possono essere concesse nella misura e con le modalità annualmente
stabilite.
Qualora
un sodalizio si ritiri dal campionato di competenza della propria prima
squadra, dopo essersi iscritto, ma prima che questo abbia avuto inizio, subirà
la perdita della tassa di iscrizione e del deposito cauzionale nonché, qualora
la dichiarazione di ritiro sia stata notificata dopo la pubblicazione del
calendario gare, un’ammenda pari a quella stabilita per la rinuncia.
In
ogni caso cesserà altresì, con effetto immediato, il vincolo tra il sodalizio
stesso e i giocatori per esso tesserati.
Qualora
un sodalizio si ritiri dal campionato di competenza della propria prima squadra
o ne sia escluso, subirà la perdita del deposito cauzionale; inoltre il vincolo
tra tale sodalizio ed i giocatori per esso tesserati decadrà con effetto
immediato.
Sia
in questo caso sia in quello previsto dall’art. 20, i giocatori potranno
sottoscrivere un nuovo cartellino soltanto dopo il termine del campionato al
quale era iscritto o stava partecipando il sodalizio di appartenenza.
Ove
sia riconosciuto dagli organismi competenti che il ritiro di un sodalizio da un campionato di competenza della prima
squadra si è verificato, prima o dopo l’inizio del campionato stesso, per gravi
cause di forza maggiore, è concessa facoltà di derogare totalmente o
parzialmente dall’applicazione delle Norme di cui al 1° comma del presente
articolo, esclusa quella relativa al vincolo dei giocatori.
In
ogni caso, il sodalizio ritiratosi o escluso dal campionato di competenza della
propria prima squadra non potrà più svolgere, nell’anno sportivo in corso,
nessuna attività.
La
squadra esclusa da un campionato o ritiratasi dopo l’inizio del campionato
stesso sarà classificata all’ultimo posto della graduatoria con tutte le
conseguenze del caso. La classifica del campionato sarà stabilita come segue:
a)
se
il ritiro o l’esclusione avvengono prima della fine del girone di andata,
saranno annullate tutte le gare, disputate dal sodalizio ritirato od escluso;
b) se il
ritiro o l’esclusione avvengono dopo la fine del girone di andata, fermi
restando i risultati conseguiti, sarà assegnata
la vittoria per 2-0 a tutte le squadre che avrebbero dovuto incontrare il
sodalizio ritirato od escluso.
Per
i gironi a concentramento e nei tornei alla prima rinuncia o ritiro il
sodalizio sarà escluso dal girone e saranno annullate tutte le gare disputate
dal sodalizio.
Ogni
anno il sodalizio primo classificato nel Campionato Italiano di serie A è
proclamato Campione d’Italia dal Consiglio Federale ed è autorizzato a fregiare
le maglie sociali della propria prima squadra con lo scudetto tricolore per
tutta la durata dei successivo anno sportivo.
TITOLO III
TORNEI E GARE AMICHEVOLI
I
sodalizi e gli enti che intendono organizzare tornei o altre manifestazioni di
qualsiasi natura, debbono richiederne l’autorizzazione all’organo competente,
trasmettendo, almeno 15 (o 10 nel caso di gare amichevoli) giorni prima della
data fissata per l’inizio della manifestazione, due copie del relativo
programma per la necessaria approvazione.
Il
programma della manifestazione deve obbligatoriamente indicare:
1) denominazione;
2) categoria
(o età) dei giocatori ammessi;
3) località,
pista, e calendario gare;
4) formula di
svolgimento;
5) denominazione
dei sodalizi invitati e trattamento ad essi riservato;
6) durata dei
tempi di gioco;
7) in caso di
parità al termine delle gare o del girone di qualificazione, sarà applicato
l’art………(indicare l’articolo del Regolamento di Gioco o il criterio per
determinare la squadra qualificata);
8) la
direzione delle gare sarà affidata a …….(indicare se CTA locale o dirigenti
delle squadre partecipanti in caso di attività giovanile – categorie
Esordienti, Ragazzi e Allievi od altro ancora);
9) la
Commissione Tecnica di Campo sarà affidata a …….(in caso di attività amichevole
locale o giovanile è possibile chiedere che sia designato un Componente Locale
o Regionale F.I.H.P.);
10) indicare
se sono ammessi o meno prestiti di giocatori appartenenti ad altre Società (nel
caso in cui lo fossero ricordarsi che deve essere concesso nulla – osta scritto
da parte della Società di appartenenza del giocatore oggetto del prestito);
11) le
spese arbitrali e per la Commissione Tecnica di Campo sono a carico degli
organizzatori e devono essere liquidate direttamente agli interessati al
termine della manifestazione.
In
relazione al carattere della manifestazione
il programma può derogare dalle norme di cui al Titolo I e II del presente
R.G.C., che peraltro deve trovare applicazione per tutto quanto non
espressamente previsto.
Il
programma approvato, con l’indicazione degli estremi deve essere inviato, a
cura del sodalizio o ente organizzatore, ai sodalizi partecipanti almeno 5
giorni prima della data fissata per l’inizio della manifestazione.
Gli
organismi ed organi competenti per l’autorizzazione dei tornei, che non dovranno
comunque interferire con la regolare disputa dei campionati e di ogni altra
manifestazione indetta o organizzata dalla F.I.H.P., sono:
a) La
Commissione di Settore, per le manifestazioni Internazionali, Nazionali ed
Interregionali,
b) i Comitati
Regionali per le manifestazioni Regionali,
c) i Comitati (o fiduciari) Provinciali per le
manifestazioni Provinciali.
Lo
svolgimento di tornei non autorizzati dai suddetti organi ed organismi federali
e la partecipazione a tali tornei comportano il deferimento dei responsabili
agli organi della Giustizia Sportiva per l’adozione dei conseguenti
provvedimenti disciplinari.
La
convalida provvisoria degli incontri sarà effettuata dalle Commissioni Tecniche
di Campo appositamente nominate e dovrà essere ratificata dai seguenti organi;
a)il
Giudice Unico supplente, per le manifestazioni Nazionali, Internazionali e
Interregionali;
b)i
Giudici Regionali per le manifestazioni Regionali e Provinciali.
I
Sodalizi e gli enti, all’atto della richiesta di autorizzazione ad organizzare
una manifestazione, dovranno versare la tassa di omologazione nella misura
annualmente fissata.
La
partecipazione dei sodalizi a tornei, manifestazioni o gare amichevoli
all’estero deve essere autorizzata dalla Commissione di Settore alla quale i sodalizi interessati
dovranno rivolgere la relativa richiesta almeno 15 giorni prima della data
fissata per l’inizio della manifestazione stessa, allegando la lettera di
invito.
TITOLO IV
PISTE DI GIOCO
Le
piste dove si svolgono i campionati devono essere omologate e conformi alle
disposizioni particolari emanate per ogni singolo campionato. Sono comunque da
considerarsi obbligatorie le seguenti attrezzature complementari:
1)
tabellone
segnapunti (collocato in modo tale da essere ben visibile al pubblico e agli
occupanti il recinto ufficiale);
2)
cronometro
visibile (anche da tavolo);
3)
palette
colorate per l’indicazione dei minuti finali di gioco (dove non sia disponibile
il tabellone luminoso con cronometro);
4)
recinto
riservato e recinto ufficiale contigui e ben delimitati e separati dal
pubblico.
Le
postazioni per cronache radiofoniche e televisive devono essere collocate al di
fuori del recinto ufficiale e di quelli riservati.
All’atto
dell’iscrizione al Campionato ogni sodalizio deve indicare la disponibilità di
una pista di gioco che, comprese le relative attrezzature di gioco, deve essere
conforme alle prescrizioni del Regolamento Tecnico ed omologata a cura della
Commissione di Settore.
Ogni
variazione della pista di gioco successiva all’omologazione deve essere
immediatamente comunicata, a cura dei sodalizi interessati, alla Commissione di
Settore che, qualora ne ravvisi la necessità, potrà disporre una nuova
omologazione.
In
ogni caso, il verbale della omologazione della pista non può costituire prova
opponibile in sede di reclamo per irregolarità della pista e/o delle sue
attrezzature.
Copia
del verbale di omologazione deve essere tenuto a disposizione dell’arbitro
sulla pista di gioco.
Il
termine affinché le piste di gioco siano messe a disposizione delle squadre
deve essere di almeno 30 minuti prima dell’inizio della gara, a meno che la pista
stessa sia impegnata da altra manifestazione disputata sotto il controllo del
C.O.N.I.
Le
Società sprovviste nel comune di residenza di pista avente le caratteristiche
richieste, possono disputare le gare interne in impianto idoneo ed omologato
sito in altro comune a non oltre 100 Km. di distanza. In questo caso, alle
squadre viaggianti è dovuta un’indennità chilometrica (la cui misura è fissata
annualmente) per la maggior distanza percorsa.
Gli
spogliatoi riservati all’arbitro e alle squadre devono essere messi a
disposizione degli aventi diritto almeno 60 minuti prima dell’orario di inizio
della gara. Tali termini slittano se
l’impianto, per il protrarsi di altra gara disputata sotto il controllo del
C.O.N.I., risulta occupato all’ora stabilita per la messa a disposizione degli
spogliatoi.
Ogni
pista deve disporre di un recinto riservato per ciascuna squadra, munito di
apposita panchina e convenientemente delimitato. Per ogni squadra possono accedere al recinto riservato e debbono
obbligatoriamente sostare all’interno di esso:
a) i
giocatori iscritti a referto che non prendono parte al gioco;
b)
non
più di 7 (sette) persone per la squadra che gioca in casa e non più di 6 (sei)
persone per la squadra che gioca in trasferta regolarmente tesserate per la
F.I.H.P.
L’arbitro
dovrà accertarsi che tutte le persone da ammettere nel recinto riservato siano
state iscritte a referto e ne dovrà controllare il cartellino federale ed
eventualmente il documento di identità.
L’arbitro
dovrà inoltre far allontanare dal recinto coloro che, non avendone diritto, vi
abbiano eventualmente preso posto.
Le
persone ammesse nel recinto riservato sono tenute ad osservare, un
comportamento conforme ai principi dell’etica sportiva, astenendosi in
particolare dall’interferire nello svolgimento della gara e dal commentare, in
qualsiasi forma, l’operato dell’arbitro. Qualora abbiano contravvenuto ai
propri doveri sportivi, l’arbitro potrà disporre l’allontanamento dal recinto
riservato.
Ogni
pista deve inoltre disporre di un recinto ufficiale, isolato dal pubblico e
collocato ai bordi esterni della pista in posizione tale da consentire agli
occupanti di non perdere di vista lo svolgimento del gioco.
In
tale recinto devono prendere posto, al tavolo ad essi riservato, il
cronometrista ed un rappresentante per ciascuna squadra.
A
disposizione del cronometrista deve essere posto, nel recinto ufficiale, un
segnalatore acustico che emetta un suono forte e diverso da quello del
fischietto usato dall’arbitro.
Durante
lo svolgimento della gara, nessuno può entrare nella pista di gioco se non per
i cambi fra giocatori, da effettuarsi in conformità con quanto previsto dal
Regolamento Tecnico. Il medico sociale ed il massaggiatore possono accedere
alla pista soltanto dietro invito o autorizzazione dell’arbitro.
Al
meccanico è fatto divieto di entrare in pista. Tutti i giocatori che abbiano
bisogno del suo intervento devono uscire dalla pista, fatta eccezione per le
partite in cui la presenza del portiere di riserva non è obbligatoria. In
questo caso verificandosi un guasto alle attrezzature del portiere, al
meccanico è consentito provvedere alla riparazione in pista nel tempo massimo
di 5 minuti, trascorsi i quali l’arbitro ordinerà la ripresa del gioco, anche
se la riparazione non è stata ultimata. Il cronometrista deve richiamare
l’attenzione dell’arbitro 15 secondi prima dello scadere del tempo concesso.
Il
sodalizio ospitante è l’unico responsabile della regolarità della pista di
gioco e delle sue attrezzature nonché della sua efficienza ed agibilità.
Nel
caso di gare disputate in campo neutro, la responsabilità di cui sopra compete
all’ente incaricato dell’organizzazione.
Nel
caso di indisponibilità della pista di gioco, documentata e portata a
conoscenza dell’organo competente almeno 10 giorni prima della data stabilita
per lo svolgimento dell’incontro, l’organo stesso può disporre:
1)
l’inversione
del campo, qualora si tratti di incontro da effettuarsi nel corso del girone di
andata;
2)
lo
svolgimento della gara su altra pista omologata, a condizione che il sodalizio
ospitato non debba in tal modo compiere un percorso maggiore di quello previsto
per la trasferta originaria o che, in questa eventualità, esso sia rimborsato
delle maggiori spese sostenute, a cura del sodalizio ospitante;
3)
il
rinvio della gara, contenuto peraltro entro termini tali da non influire sul
regolare svolgimento del campionato o della manifestazione.
Qualora
non riuscisse possibile adottare alcuno dei provvedimenti di cui sopra, il
sodalizio ospitante sarà considerato rinunciatario alla disputa della gara, con
le conseguenze previste dall’art. 6.
Compete
all’arbitro e a lui soltanto, insindacabilmente, ogni decisione in merito alla
regolarità della pista e delle relative attrezzature, prima e durante
l’incontro.
Qualora
prima dell’inizio della gara l’arbitro accerti l’esistenza di gravi
irregolarità della pista o la mancanza di attrezzature essenziali per il
regolare svolgimento della gara stessa e se tali inconvenienti non possono essere rimossi dal sodalizio ospitante
entro 30 minuti, non darà inizio alla gara e segnalerà il fatto sul referto
arbitrale, specificandone i motivi.
In
tali casi il sodalizio ospitante subirà la perdita della gara con il punteggio
di 0-2.
Nel
caso in cui l’arbitro, a suo insindacabile giudizio, riscontri irregolarità
circa la pista di gioco e le sue attrezzature e non ravvisi gli estremi del
disposto di cui ai precedenti commi 2 e 3, al sodalizio ospitante, o ritenuto
tale in campo neutro, sarà comminata un’ammenda, per ogni irregolarità rilevata
e segnalata dall’arbitro stesso sul rapporto ufficiale, il cui ammontare sarà
stabilito di anno in anno dal Consiglio Federale.
1) Compete
all’arbitro e a lui soltanto, insindacabilmente, la decisione relativa alla
praticabilità della pista di gioco sia prima sia dopo l’inizio della gara;
resta comunque, stabilito che, nel caso di gare, disputate su pista scoperta la
pioggia costituisce causa di impraticabilità.
2) Qualora,
a giudizio dell’arbitro, lo stato di agibilità della pista possa avere
carattere non definitivo, l’inizio della gara potrà essere rinviato per non
oltre 60 minuti; nei casi di impraticabilità sopravvenuta dopo l’inizio della
gara, lo svolgimento di questa potrà essere sospeso per un tempo
complessivamente non superiore a 30 minuti in attesa che cessi
l’impraticabilità.
3) Per le
gare disputate su piste scoperte, nel caso di impraticabilità dovuta a
particolari condizioni atmosferiche che rendono assolutamente impossibile, a
giudizio dell’arbitro, l’inizio dell’incontro, questo potrà essere disputato su
altra pista di gioco coperta e omologata, eventualmente disponibile nell’ambito
dello stesso territorio comunale reperita dal sodalizio ospitante a condizione
che l’incontro possa iniziare con un ritardo non superiore a 120 minuti
rispetto all’ora originariamente fissata.
In tal caso, la Società ospitante, dovrà
provvedere al trasferimento delle squadre e dell’arbitro. Nel caso invece che,
trascorsi 120 minuti, l’incontro non possa avere inizio, la squadra ospitante
subirà la perdita della gara ai sensi dell’art. 63 – 1° comma – Perdita della
gara.
4) In ogni
caso l’arbitro, prima di procedere all’accertamento sulla praticabilità o meno
della pista di gioco, deve ritirare gli elenchi dei giocatori di cui all’art.
44 e procedere al controllo dei cartellini e degli eventuali documenti di
riconoscimento, nonché alla identificazione dei giocatori.
Per le gare disputate negli impianti chiusi,
il fenomeno della caduta di condensa sul pavimento della pista, può costituire
motivo di impraticabilità per effetto del quale l’arbitro, a suo insindacabile
giudizio, potrà sospendere la gara rinviando gli atti al G.U.N. per la
ripetizione.
In tale eventualità il sodalizio ospitante
dovrà corrispondere al sodalizio ospitato, un’indennità di viaggio il cui
parametro è stabilito annualmente dal Consiglio Federale.
L’inagibilità
del campo di gara, stabilita dalle autorità competenti per cause improvvise od
imprevedibili e resa nota alla società utente il giorno stesso della gara da
disputare, o comunque con un preavviso, rispetto a questa, tale da non
consentire il rinvio previo avviso alla società viaggiante, prima che abbia iniziato
il viaggio di trasferimento comporta:
a)
il
recupero della gara non disputata secondo le modalità stabilite dall’organismo
tecnico competente;
b)
la
corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di
un’indennità non superiore al costo del viaggio, calcolato facendo riferimento
all’uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.
I
sodalizi sono sempre e comunque responsabili del comportamento dei propri sostenitori,
anche sulle piste di altre società. In particolare, i sodalizi ospitanti sono
responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico sulle piste di gioco, nonché
della tutela degli ufficiali di gara e delle squadre ospitate, prima, durante e
dopo la gara.
A
tale proposito, i sodalizi ospitanti sono tenuti a richiedere di volta in volta
alle competenti autorità di P.S. l’intervento ad ogni gara degli agenti
necessari per il mantenimento dell’ordine pubblico. Tale disposizione ha valore
anche per i tornei e le gare amichevoli.
Pertanto
i sodalizi ospitanti, hanno l’obbligo di far constatare agli arbitri, prima
dell’inizio della gara, la presenza di tutori dell’ordine e in mancanza di
questi devono esibire copia della richiesta avanzata alle competenti autorità
di P.S. corredata dalla ricevuta comprovante la spedizione a mezzo
raccomandata, oppure, se recapitata a mano, la stessa dovrà essere vistata
dalle autorità di PS.
In
caso di mancanza della forza pubblica, il sodalizio ospitante presenterà all’arbitro
un elenco di cinque dirigenti (tre nelle gare relative alla attività agonistica
giovanile) che, muniti di apposito bracciale di riconoscimento, fungeranno da
servizio d’ordine. I documenti di identità degli addetti al servizio d’ordine,
dovranno essere consegnati all’arbitro, che li restituirà agli interessati al
termine della gara.
I
sodalizi ospitanti sono tenuti a mettere a disposizione degli arbitri un
dirigente specificamente incaricato dell’assistenza al medesimo. Tale incarico
può essere attribuito anche al dirigente accompagnatore ufficiale.
Il
dirigente di cui sopra deve assistere l’arbitro in ogni circostanza e, a gara
terminata, rimanere con lui sino a quando non abbia abbandonato l’impianto di
gioco, salvo che casi particolari non consiglino una più prolungata assistenza.
La
responsabilità della tutela dell’arbitro incombe principalmente al sodalizio
ospitante, tuttavia a tale tutela deve contribuire anche quello ospitato.
In
caso di incidenti è fatto obbligo ai giocatori di entrambe le squadre, sotto la
responsabilità dei due capitani, di proteggere l’arbitro e di proteggersi
reciprocamente.
Le
Società ospitanti, su esplicita richiesta degli arbitri, da effettuarsi prima
della gara, devono provvedere affinché questi, al termine della gara stessa,
possa essere accompagnato alla stazione ferroviaria più vicina sita su linea di
transito nazionale o aeroporto.
Durante
le gare le società ospitanti sono tenute a predisporre un servizio sanitario di
pronto soccorso, provvedendovi direttamente con la presenza di un medico o in
alternativa tramite il servizio di ambulanza fornito dalle associazioni
riconosciute. Nelle gare di attività giovanile è sufficiente la presenza di personale paramedico
diplomato. In mancanza del servizio sanitario, l’arbitro non può dare inizio
alla partita e trascorsi 30 minuti dall’ora fissata per l’inizio della partita
stessa, perdurando la mancanza del servizio, non darà luogo alla gara.
La
squadra ospitante sarà dichiarata perdente per 2-0.
TITOLO V
SQUADRE E GIOCATORI
I
sodalizi debbono far partecipare le loro squadre alle gare ufficiali nella
formazione contingente più idonea al conseguimento del miglior risultato. Le norme
relative al numero dei giocatori che possono essere iscritti a referto, a
quello dei giocatori che possono essere schierati in pista ed al loro
equipaggiamento, sono contenute nel Regolamento Tecnico.
Ogni
squadra deve designare, mediante annotazione sull’elenco giocatori il proprio
capitano ed un vice capitano, che lo sostituisce ad ogni effetto in caso di
impedimento, anche temporaneo. Il capitano deve portare sul braccio sinistro un
bracciale di colore differente da quello della maglia.
Il
capitano rappresenta la squadra di fronte all’arbitro ed è responsabile, della
sua disciplina collettiva; deve pertanto intervenire attivamente, se
necessario, presso i propri giocatori per ottenere il rispetto delle decisioni
arbitrali; deve in ogni circostanza prestare efficace assistenza all’arbitro
per prevenire e sedare incidenti.
Le
eventuali infrazioni commesse dal capitano nell’adempimento dei suoi compiti comportano
l’aggravamento delle sanzioni da parte del Giudice Sportivo.
Solo
il capitano può, a gioco fermo o al termine della gara, chiedere eventuali
chiarimenti all’arbitro in forma corretta e rispettosa.
A
parte quanto espressamente previsto nel Regolamento Tecnico, il capitano deve:
- sottoscrivere e consegnare
agli arbitri l’elenco dei giocatori della propria squadra;
- provvedere a consegnare agli
arbitri i dischi regolamentari;
- far scendere la squadra in
pista e schierarla all’inizio ed alla fine della gara, per il saluto al
pubblico ed alla squadra avversaria;
· salutare gli arbitri e il capitano della squadra avversaria.
Quindici
minuti prima dell’orario stabilito per l’inizio della gara, i capitani devono
presentare all’arbitro, per l’identificazione e per l’iscrizione a referto, su
apposito modulo ed in duplice copia, gli elenchi dei giocatori della propria
squadra e delle persone aventi titolo all’accesso al recinto riservato, con i
relativi cartellini e tessere federali vidimate per l’anno in corso. Una copia
di detti elenchi deve essere consegnata dall’arbitro all’altra squadra, prima
dell’inizio della gara. Dopo l’inizio della gara, gli elenchi stessi non
potranno subire aggiunte o variazioni di sorta.
Possono
prendere parte alle gare i giocatori muniti della tessera federale valida per
l’anno in corso; qualora la tessera sia sprovvista di fotografia dovrà essere
esibito, per l’identificazione, un documento di riconoscimento munito di
fotografia e legalmente riconosciuto, i cui estremi dovranno essere indicati
sull’elenco giocatori.
I
giocatori non in possesso della tessera federale possono prendere parte alle
gare soltanto a condizione che il loro tesseramento risulti effettivo a norma dell’art. 32 del Regolamento
Organico; in tal caso, il capitano dovrà rilasciare apposita dichiarazione
sull’elenco dei giocatori, sotto la propria responsabilità.
Il
giocatore eventualmente sprovvisto di tale documento dovrà apporre, in presenza dell’arbitro e del capitano, la firma sull’elenco giocatori.
Ad
una gara che sia stata comunque rinviata o che sia ripetuta può partecipare
qualsiasi giocatore che nel giorno di effettuazione sia in regolare posizione
di tesseramento, anche se non lo fosse stato alla data originariamente stabilita per lo svolgimento della gara.
I
giocatori sprovvisti di cartellino ed ammessi alla gara in base all’ultimo
comma dell’art.45, vi prendono parte “sub giudice” e sotto la responsabilità
de1 capitano.
Tali
giocatori saranno identificati come previsto dall’art. 45 – 1° comma e dovranno
comunque apporre la firma a fianco
del proprio nome sull’elenco giocatori.
In
caso di posizione irregolare di giocatori accertata d’ufficio o su reclamo di
parte, il sodalizio subisce la punizione sportiva della perdita della gara alla
quale ha preso parte il giocatore in
posizione irregolare con il punteggio di 0-2 o con quello, più favorevole per
la squadra avversaria acquisito al
termine dell’incontro.
Tale
norma si applica anche dopo l’omologazione della gara cui ha preso parte il
giocatore in posizione irregolare a condizione che l’irregolarità sia stata
accertata o denunciata nel caso di reclamo di parte, prima dell’omologazione
della classifica finale del campionato, del girone o della fase eliminatoria.
Art. 48) ELENCHI NOMINATIVI
IN OCCASIONE DI GIRONI A CONCENTRAMENTO
Nei
tornei e nei gironi di campionato a concentramento,
ai quali prendono parte almeno tre squadre, ogni sodalizio è tenuto a
consegnare alla Commissione Tecnica di Campo 30 minuti prima dell’orario
fissato per l’inizio del primo incontro, l’elenco nominativo dei 12 giocatori i
quali soli potranno partecipare alle gare
in programma.
Tale
obbligo non ricorre in occasione della Coppa Italia e Coppa di Lega di serie A
I
sodalizi che parteciperanno a più campionati non possono effettuare il passaggio
dei propri giocatori dall’una all’altra squadra e viceversa, salvi i limiti di
età previsti per i campionati giovanili.
Le
norme del presente articolo sono integrate annualmente da quanto stabilito dal
Consiglio Federale e riportate sulle annuali Norme per l’Attività.
Le
norme del presente articolo si applicano a tutti i giocatori comunque
provenienti o provenuti da Federazione o paese straniero.
Sono
esclusi dalle presenti Norme speciali e quindi rientrano nelle Norme generali
sul tesseramento, i giocatori che abbiano la cittadinanza italiana da almeno un
anno all’atto della richiesta di tesseramento.
I
nati ed i residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano,
sono da considerarsi parificati ai cittadini italiani a tutti gli effetti.
Per
ottenere il tesseramento, i giocatori comunque provenienti da paesi stranieri,
devono essere muniti di nulla – osta della federazione di provenienza.
Cittadini stranieri che non sono mai stati tesserati per federazioni estere e
che risiedono in Italia, possono essere tesserati per le categorie giovanili,
previa autorizzazione del Consiglio Federale.
I
sodalizi ospitanti devono mettere a disposizione dell’arbitro, all’inizio di
ogni gara, due dischi regolamentari nuove ed in ottimo stato; per gli incontri
in campo neutro, ciascun sodalizio dovrà mettere a disposizione due dischi
regolamentari.
Qualora
non riesca possibile dare inizio alla gara
o portarla a termine per inosservanza delle Norme di cui sopra, la squadra o le
squadre responsabili subiranno la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 o con quello più
favorevole per la squadra avversaria, acquisito al momento della sospensione.
TITOLO VI
UFFICIALI DI GARA
Oltre
a quanto previsto nel Regolamento Tecnico, spetta all’arbitro:
a)
ogni
valutazione e decisione in merito alla regolarità e praticabilità della pista e
di tutte le relative attrezzature, nonché in merito alla regolarità dell’equipaggiamento
dei giocatori;
b)
il
controllo degli elenchi e dei cartellini dei giocatori, nonché degli eventuali
documenti di riconoscimento; l’identificazione dei giocatori e delle persone
ammesse per ciascuna squadra, nel recinto riservato; nei casi in cui, invece,
fosse presente la Commissione Tecnica di Campo sarà affidata a quest’ultima il
controllo degli elenchi, cartellini giocatori e documenti di riconoscimento
(l’identificazione però avviene sempre a cura dell’arbitro);
c)
la
compilazione della parte analitica del referto di gara (2° pag.) e il controllo
di quella sintetica (l° pag.), di spettanza del cronometrista.
Mancando
il modulo sul quale deve essere compilato il referto di gara questo potrà essere
redatto in qualsiasi altra forma, conservando piena validità.
In
caso di smarrimento o distruzione del referto dopo la sua compilazione, la gara
sarà omologata secondo il risultato indicato dall’arbitro.
Se
gli arbitri designati per la direzione
della gara non fossero presenti in
pista entro 30 minuti dall’ora stabilita per l’inizio, la gara stessa potrà
avere luogo sotto la direzione di altri arbitri che fossero eventualmente presente, previo accordo
scritto firmato dai due capitani.
Se
all’ora stabilita per l’inizio della gara fosse presente solo uno dei due
arbitri designati e non fosse possibile reperire un secondo tra gli arbitri
eventualmente presenti alla gara entro 30 minuti, la gara avrà luogo ugualmente
sotto la direzione del solo arbitro presente.
Se
durante lo svolgmento di una gara uno dei due arbitri si infortuna e non può
continuare la gara la stessa sarà portata a termine dall’altro arbitro
singolarmente.
In
occasioni di tornei ufficiali o in gironi di campionato a concentramento, in
caso di infortunio arbitrale durante una gara, la Commissione Tecnica di Campo
dovrà sostituire l’arbitro infortunato con altro arbitro scelto tra quelli
designati alla direzione delle gare del torneo. La scelta sarà di esclusiva
competenza del Presidente della C.T.C. e la gara, interrotta per l’infortunio
arbitrale, sarà ripresa dal nuovo arbitro al punto in cui era stata interrotta.
Se,
trascorsi 30 minuti dall’ora fissata per l’inizio della gara, gli arbitri
designati non si fossero presentati, né fosse possibile provvedere alla sua
sostituzione le squadre potranno lasciare la pista e l’incontro sarà rinviato
dall’organo competente a data da stabilirsi.
E’
da considerarsi errore arbitrale la mancata o errata osservanza di norme, la
cui applicazione non è affidata alla valutazione o alla discrezionalità
dell’arbitro.
Il
sodalizio ospitante, oppure il sodalizio o l’ente organizzatore per le gare in
campo neutro, provvederà a richiedere, per ogni gara, la designazione di un
cronometrista ufficiale agli organi della F.l.Cr.
In
assenza del cronometrista ufficiale, d’intesa fra le due squadre e in mancanza
di questa su designazione dell’arbitro, dovrà essere scelto un addetto al
cronometro.
Compito
dei cronometristi oltre a quelli indicati nel Regolamento Tecnico, è quello di
compilare la parte sintetica (I° pag.) del referto di gara.
Qualora
nel corso della gara accada, per
inconvenienti di cronometraggio o per qualsiasi
altra causa di non poter esattamente determinare il tempo trascorso in quel
momento, l’arbitro potrà, qualora sia in grado di farlo, determinare detto
tempo a suo insindacabile giudizio,
continuando quindi la gara.
In
caso contrario, inviterà i due capitani a determinare convenzionalmente, con
dichiarazione scritta da allegarsi al referto, il tempo trascorso; mancando
tale accordo, l’incontro dovrà essere sospeso.
In
caso di contestazione sui tempi di gioco da parte di un rappresentante di
squadra, questi deve darne immediata comunicazione all’altro rappresentante.
In
ogni caso, nessun reclamo relativo al tempo di gioco potrà essere ammesso da
parte di quelle squadre che non si
siano conformate all’obbligo, previsto dall’art. 31 R.G.C di delegare, un
proprio rappresentante a prendere posto, vicino al cronometrista, al tavolo
della giuria.
I
competenti organi federali possono designare, quali Commissari di campo,
persone incaricate di riferire sull’andamento della gara in genere ed in
particolare sul comportamento del pubblico, dei dirigenti e delle squadre
prima, durante e dopo la gara, nonché su qualsiasi fatto o incidente di
particolare gravità che ritengono sfuggito al controllo dell’arbitro.
I
Commissari di campo debbono di norma astenersi dal rendere manifesto il mandato
ricevuto e possono intervenire soltanto in quei casi in cui si renda necessario
assistere e tutelare l’arbitro ed invitare, ove occorra, i dirigenti delle
squadre a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell’ordine pubblico.
I
Commissari di campo possono essere designati oltre che d’ufficio anche su
richiesta e a spese del sodalizio.
Nei
gironi e nei tornei a concentramento che si svolgono in sede unica è operante
una Commissione Tecnica di Campo che rappresenta la Federazione a tutti gli
effetti.
La
Commissione Tecnica di campo, nominata dai competenti organi federali, di norma
è formata da tre componenti:
· Il Presidente, nominato
dalla Commissione di Settore, che è il responsabile tecnico della
manifestazione;
· Il Segretario, messo a
disposizione dall’ente organizzatore, che compila gli atti ufficiali;
· Il componente della
Commissione Tecnica Arbitrale che decide in merito all’assegnazione degli
incontri agli Ufficiali di Gara presenti al Concentramento (sentito comunque,
il parere decisivo del Presidente della C.T.C.) e che fungerà anche da
Referente tecnico.
Alla
Commissione Tecnica di Campo sono affidati i seguenti compiti:
· essere presente presso
l’impianto, ove deve disputarsi il Concentramento, almeno 30 minuti prima
dell’orario fissato per l’insediamento della Commissione Tecnica di Campo;
· controllare che le
attrezzature fisse e mobili della pista di gioco siano conformi alle
disposizioni regolamentari, ponendo in essere ogni iniziativa per eliminare
eventuali irregolarità;
· controllare l’agibilità, la
pulizia e la capienza degli spogliatoi dell’arbitro e delle squadre,
assicurandosi che siano messe a disposizione degli aventi diritto almeno 60
minuti prima, o per lo meno nel più breve termine possibile compatibilmente con
l’uso di più squadre impiegate nel torneo, dell’ora fissata per l’inizio della partita;
· ritirare da tutte le squadre
partecipanti l’elenco nominativo dei giocatori controllandone la completa
ed esatta stesura;
· effettuare il controllo dei
cartellini dei giocatori escludendo dalla manifestazione coloro che non sono in
possesso dei requisiti richiesti (limiti di età, mancanza di documenti di
identità personali in gare di attività giovanile etc.), l’identificazione di
tutti, comunque è sempre di esclusiva competenza dell’arbitro;
· porsi a disposizione dei
dirigenti Accompagnatori Ufficiali per chiarimenti e per quant’altro possa
essere a loro conoscenza per una migliore riuscita della manifestazione;
- effettuare il sorteggio
(quando non è stato già effettuato dalla FIHP o dalla L.N.H.P.) per
l’abbinamento delle squadre partecipanti con le lettere corrispondenti
dell’alfabeto e predisporre il calendario gare;
- designare gli arbitri messi
a disposizione dal C.T.A;
- emettere con prontezza i
Comunicati Ufficiali: il primo esplicativo del calendario gare, gli altri al
termine di ogni turno di gare. Copia di ogni comunicato dovrà essere affisso in
bacheca e consegnato ad ogni squadra partecipante;
- la convalida provvisoria
delle gare e delle classifiche che dovranno poi essere omologate a seconda
delle rispettive competenze, dal G.U.N. e dai Giudici Regionali competenti;
- l’applicazione dei
provvedimenti conseguenti ai meccanismi automatici di squalifica;
- adottare provvedimenti in
caso di falli (sfuggiti all’attenzione dell’arbitro) di rilevante e particolare
gravità;
- il deferimento al Giudice
sportivo competente, previa squalifica o sospensione fino al termine del
concentramento, per le mancanze disciplinari suscettibili di provvedimenti
eccedenti la durata del concentramento medesimo;
- adottare provvedimenti in
caso di falli (sfuggiti all’attenzione dell’arbitro) di rilevante e particolare
gravità;
- decidere in merito ai
reclami tecnici presentati avversi i risultati delle gare del girone o torneo;
- dovranno anche essere
segnalate agli organi disciplinari competenti eventuali infrazioni passibili di
ammenda.
Al
termine del concentramento, il Presidente della C.T.C. dovrà inoltre inviare
all’organo competente, per la definitiva approvazione, tramite posta
prioritaria entro le 24 ore successive il termine della manifestazione:
- gli originali di tutti i
Comunicati Ufficiali emessi;
- gli originali dei verbali di
eventuali deliberazioni;
· gli originali dei referti
ufficiali di gara accompagnate dalle distinte giocatori delle due squadre.
· Al Comunicato Ufficiale n. 1
dovranno essere allegati tutti gli originali degli elenchi giocatori; elenchi
dirigenti addetti al servizio d’ordine, eventuali richieste intervento Forza
Pubblica e cronometristi (se assenti).
A
parte dovrà spedire alla Commissione di Settore dettagliata relazione sulla
manifestazione in oggetto.
PARTE II
LA DISCIPLINA SPORTIVA
TITOLO VII
SANZIONI
La
competenza disciplinare degli organi giudicanti è quella stabilita dal
Regolamento di Disciplina.
a) compete
ai giudici sportivi, nell’ambito delle rispettive competenze, l’omologazione
degli incontri e l’emissione dei relativi comunicati ufficiali.
b) I
comunicati ufficiali devono riportare:
· i risultati dei singoli
incontri;
· il nominativo degli arbitri
delle gare;
· la classifica generale;
· i provvedimenti
disciplinari.
c) Per quanto
concerne l’attività periferica (G.U.R.) i comunicati devono essere inviati
settimanalmente:
· alle Società interessate;
· al Comitato Regionale;
· al designatore degli
arbitri;
Il
sodalizio riconosciuto responsabile, anche oggettivamente, di fatti o
situazioni che abbiano decisamente influito sul regolare svolgimento di una
gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione subisce la punizione
sportiva della perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2 o quello più
favorevole per la squadra avversaria eventualmente conseguito sul campo.
La
perdita della gara con il punteggio di 0-2 può essere inflitta ad entrambi i sodalizi
quando la responsabilità dei fatti indicati risulta comune.
Non
comportano la perdita della gara le infrazioni ad obblighi che comportino meri
adempimenti formali.
Il
sodalizio che sia riconosciuto responsabile, anche oggettivamente, di gravi
manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori, può subire la
squalifica della propria pista di gioco, da un minimo di una giornata fino ad
un massimo di due anni.
Tale
sanzione comporta per il sodalizio punito l’obbligo di disputare in campo
neutro, da stabilire a cura dell’organo competente, la gara o le gare che
durante il periodo di squalifica avrebbe dovuto disputare sulla propria pista
di gioco.
In
caso di squalifica della pista di
gioco, la Commissione di Settore ha
facoltà, ove riesca impossibile fare svolgere una o più gare su una pista
idonea in campo neutro, di disporre l’effettuazione sulla pista squalificata ma a porte chiuse.
La
scelta del campo neutro è effettuata tenendo conto delle seguenti distanze
minime:
· serie A Km 100
· serie B Km 80
· altri campionati: in altro
comune confinante o più prossimo.
Eventuali
maggiori percorrenze devono essere indennizzate alla società ospitata da parte
di quella ospitante in ragione di lire “tot” (misura annualmente stabilita dal
Consiglio Federale) al Km prima dell’inizio della gara ed al cospetto dell’arbitro che ne farà
menzione sul referto ufficiale di gara. Il mancato indennizzo è equiparato alla rinuncia alla disputa
di una gara con le conseguenze previste
dall’art. 6 - Rinuncia a gara - del R.G.C. I° capoverso.
La
Commissione di Settore ha facoltà, in caso d’assoluta impossibilità a fare
disputare una o più gare su pista idonea, in campo neutro di disporre
l’effettuazione sulla pista squalificata ma a porte chiuse.
In
occasione di gare a porte chiuse hanno diritto all’accesso all’impianto:
- tutte le persone iscritte a
referto;
- i presidenti delle società;
- gli arbitri, il Referente
Tecnico, il Commissario di Campo;
- il Servizio Sanitario;
- i Cronometristi;
- gli organi di informazione
accreditati;
- i Dirigenti degli organi
centrali e periferici;
- la Forza Pubblica;
· il Servizio d’ordine.
Di
norma gli effetti della squalifica della pista si intendono limitati alle gare
della squadra che ha dato origine alla punizione.
Le
sanzioni che riguardano la squalifica della pista vanno scontate a decorrere
dalla gara immediatamente successiva alla data di delibera dei Giudice Sportivo
purché il relativo provvedimento sia stato regolarmente e tempestivamente
notificato al sodalizio punito. A questo come a qualsiasi altro effetto, una gara di recupero deve essere
considerata come disputata nel giorno del suo effettivo svolgimento e non si
deve pertanto tenere alcun conto di quello della sua programmazione.
La squalifica della pista per una o più giornate di gara si considera scontata
soltanto se le gare hanno avuto compimento con un risultato, validamente
acquisito agli effetti della classifica.
In
ogni caso la squalifica per una o più giornate inflitta in occasione di gare
ufficiali (Campionato o Coppa Italia) non può essere scontata con riferimento
ad altre manifestazioni.
La
squalifica non scontata nell’anno in cui è stata inflitta deve essere scontata
in quello successivo con riferimento alle prime gare ufficiali in ordine
temporale della nuova stagione sportiva indipendentemente dalla manifestazione
in cui siano maturate.
Il
giocatore che abbia contravvenuto ai propri doveri sportivi può essere punito
ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento di disciplina con la squalifica per una o
più giornate di gara o per periodi di effettiva attività agonistica non
superiore a due anni.
L’Ufficio
del Giudice Unico notifica i provvedimenti di squalifica e di inibizione a
mezzo telegramma (che deve contenere anche il dispositivo della sentenza) in
partenza:
· dall’ufficio telegrafico
ROMA C.O.N.I. o FONO ROMA per quanto concerne l’attività nazionale;
· dalla sede di residenza del
Giudice Regionale per quanto concerne l’attività periferica.
a) Le
espulsioni temporanee esauriscono i loro effetti al termine della gara.
b) Le
espulsioni definitive comportano, di norma, una giornata di squalifica salvo le
aggravanti.
c) Le
squalifiche pari ad una giornata di gara, conseguenti ad espulsioni definitive,
sono automatiche ed immediatamente esecutive; non necessitano di notifica e non
sono soggette al disposto di cui all’art. 22 - Recidiva- del Regolamento di
disciplina.
d) I tesserati colpiti da squalifica non potranno
accedere, oltre al recinto riservato e a quello ufficiale, neppure ai locali
degli spogliatoi per il periodo compreso da 30 minuti prima della gara a 30
minuti dopo la fine della stessa.
e) I
provvedimenti di squalifica del campo di gara devono essere scontati in gare
immediatamente successive alla notifica e di pari serie o categoria.
f) la
squalifica è scontata a decorrere dalla prima data utile immediatamente
successiva a quella della delibera del Giudice Sportivo, purché il relativo
provvedimento sia stato regolarmente e tempestivamente notificato al sodalizio
interessato.
g) I tesserati
che esplichino la funzione di giocatore-allenatore, se squalificati, sono
interdetti dall’esercizio di entrambe le funzioni.
Le
squalifiche per una o più giornate di gara devono essere scontate nell’ambito
delle manifestazioni nel cui contesto si sono verificati i fatti che le hanno
determinate.
Le
squalifiche si considerano scontate soltanto se le gare hanno avuto compimento
con un risultato validamente acquisito agli effetti della classifica.
Le
squalifiche comminate in occasione di gare e tornei amichevoli (ufficialmente
autorizzati dalla F.I.H.P.) decorrono dal giorno successivo la data della
deliberazione del Giudice Sportivo competente. Le squalifiche pari ad una
giornata comminate in occasione di queste gare e tornei terminano il loro
effetto con il termine del Torneo medesimo. Quelle, invece, eccedenti la
giornata di gara, dovranno essere scontate nelle prime gare ufficiali immediatamente
successive alla data del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo competente.
Il
Giudice Unico dovrà omologare improrogabilmente le gare ed i tornei succitati
entro 10 giorni dalla fine di dette
manifestazioni.
Le
squalifiche residue non scontate nell’anno sportivo in cui sono state inflitte
dovranno essere scontate nell’anno successivo nelle prime gare ufficiali, in
ordine temporale, della nuova stagione sportiva indipendentemente dalla
manifestazione in cui sono maturate anche se sia nel frattempo cambiata la
Società, la serie di appartenenza (della Società per cui il giocatore risulta
tesserato all’inizio della successiva
stagione sportiva) o la categoria del tesserato squalificato.
La
cessazione o il trasferimento di un tesserato ad altra Federazione sospende per
tutta la durata della “non appartenenza” lo sconto della squalifica che
riprenderà immediatamente nel momento in cui il tesserato, colpito dalla
squalifica, rientrerà a tutti gli
effetti nei ranghi della F.I.H.P.
Se, al momento del rientro del giocatore squalificato in F.I.H.P., allo stesso
rimanesse da scontare solamente 1 giornata di squalifica la stessa sarà
condonata.
I
giocatori e gli allenatori che partecipino a gare in periodo di squalifica
incorrono nell’inasprimento della sanzione.
Il
giocatore che partecipi a gare in periodo di squalifica è considerato a tutti
gli effetti previsti dall’art. 47 del R.G.C. in posizione irregolare.
I
documenti ufficiali sono costituiti dal referto arbitrale e dal rapporto
dell’eventuale Commissario di Campo, essi fanno piena prova circa lo
svolgimento delle gare ed il comportamento del pubblico, ed esclusivamente su
tali documenti gli organi giudicanti debbono basare le loro decisioni in ordine
alla regolarità delle gare ed ai provvedimenti disciplinati da adottare.
Il
referto arbitrale prevale su quello del Commissario di Campo, in relazione ai
fatti contestualmente segnalati, eccezion fatta per quanto attiene al
comportamento del pubblico.
Nel
caso di contraddittorietà, genericità ed indeterminatezza di documenti
ufficiali gli organi giudicanti possono richiedere, anche mediante convocazione
diretta, precisazioni scritte o supplementi di rapporto. E’ in ogni caso
vietata qualsiasi forma di contraddittorio tra arbitri e terzi.
Art. 72) POTERI DEGLI ORGANI
GIUDICANTI IN RELAZIONE ALLA VALIDITA’ DELLE GARE
Verificatesi,
nel corso di una gara, errori arbitrali di cui all’art. 57 o fatti che per loro
natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli
organi giudicanti stabilire se essi abbiano avuto influenza sulla regolarità
dello svolgimento della gara ed in quale misura. Nell’esercizio di tali poteri, gli organi giudicanti possono
dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sulla pista,
salva ogni altra sanzione disciplinare, oppure possono deliberare la punizione
sportiva della perdita della gara, di cui all’art. 63, infine quando ne ricorrano
gli estremi, annullare la gara stessa, rinviando gli atti all’organo competente
a disporne la ripetizione.
Art. 73) POTERI DEGLI ORGANI
GIUDICANTI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DEI GIOCATORI
Gli
organi giudicanti possono disporre accertamenti di ufficio, anche se nessun
reclamo sia stato presentato in merito, sulla regolarità della posizione dei
giocatori che hanno preso parte ad una gara provvedendo, nel caso di accertata
posizione irregolare, alla applicazione delle sanzioni previste dall’art. 47,
salvo ogni altro provvedimento di carattere disciplinare.
1
reclami tecnici possono riferirsi esclusivamente a:
a) irregolarità
della pista;
b) posizione
irregolare dei giocatori;
c) incidenti avvenuti in
occasione della gara;
d)i
casi di cui all’art. 73;
e) errore
arbitrale di cui all’art. 57.
La competenza a decidere su tali reclami
appartiene, in base alla giurisdizione funzionale e territoriale al Giudice
Unico Nazionale, ai Giudici Regionali od alle Commissioni Tecniche di Campo.
Tutti
i reclami devono essere inviati all’organo giudicante competente in base alle
disposizioni contenute nel Regolamento di Disciplina entro il terzo giorno successivo a quello
d’effettuazione della gara. La controparte può inviare le proprie
controdeduzioni entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia del
reclamo.
Sono
inammissibili i reclami che non siano stati preceduti dal relativo preannuncio
effettuato entro i termini e con l’osservanza delle modalità indicate ai successivi
articoli.
I
sodalizi che intendono sporgere reclamo per l’irregolarità della pista o delle
relative attrezzature, debbono presentare all’arbitro, prima dell’inizio della
gara, specifica riserva sottoscritta dal capitano, ovvero avanzare, sempre
tramite il capitano, specifica riserva verbale nel caso che le irregolarità
denunciate siano sopravvenute durante lo svolgimento della gara.
L’arbitro
deve provvedere, alla presenza dei due capitani, alle constatazioni che si
rendano eventualmente necessarie in merito alle riserve presentate prima
dell’inizio della gara o durante il suo svolgimento, e dare atto nel verbale di
gara delle relative conclusioni nonché degli eventuali provvedimenti adottati.
Se
dopo la formulazione di tali riserve, la gara ha avuto ugualmente svolgimento,
i sodalizi interessati possono, entro 20 minuti dal termine dell’incontro, fare
preannuncio scritto di reclamo all’arbitro, precisando la natura delle presunte
irregolarità a firma del capitano.
L’arbitro
deve dare immediata comunicazione del preannuncio di reclamo al capitano della
squadra avversaria ed allegare, al verbale di gara, tutta la documentazione
ricevuta.
Sono
inammissibili i reclami che non siano stati preceduti dalla presentazione delle
riserve di cui al 1° comma del precedente articolo.
Il
reclamo deve essere preannunciato telegraficamente o a mezzo telefax entro le
ore 15.00 del giorno successivo all’effettuazione della gara.
Il
reclamo può essere preannunciato all’arbitro mediante riserva sottoscritta dal
capitano entro i 20 minuti successivi alla fine della gara. In tal caso
l’arbitro, dopo aver dato comunicazione del preannuncio di reclamo alla squadra
avversaria, deve trattenere, rilasciandone ricevuta, il cartellino del
giocatore la cui posizione sia inficiata d’irregolarità ed allegarlo al verbale
di gara.
L’accoglimento
del reclamo comporta l’applicazione del provvedimento di cui all’art. 47 salva
l’applicazione d’eventuali sanzioni disciplinari.
Il
reclamo deve essere preannunciato telegraficamente o a mezzo telefax, entro le
ore 15.00 del giorno successivo all’effettuazione della gara.
L’accoglimento
del reclamo comporta l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 63 salva
l’applicazione delle sanzioni disciplinari del caso.
Art. 79) ERRORE ARBITRALE E
FATTI NON GIUDICABILI CON CRITERI ESCLUSIVAMENTE TECNICI
Il
reclamo deve essere preannunciato telegraficamente o a mezzo telefax, entro le
ore 15.00 del giorno successivo all’effettuazione della gara.
L’accoglimento
del reclamo comporta l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 72.
Art. 80) RECLAMI IN
OCCASIONE DI GIRONI O DI TORNEI A CONCENTRAMENTO
La
competenza a decidere sui reclami relativi a gare di gironi e di tornei a
concentramento appartiene, in base a
quanto previsto dall’art. 61 - alle Commissioni Tecniche di Campo.
Esclusa
ogni altra formalità, eccezion fatta per l’obbligo della presentazione delle
riserve di cui all’art. 77 - tutti i reclami di cui agli articoli precedenti
debbono essere preannunciati alle Commissioni Tecniche di Campo entro 15 minuti
dal termine della gara e consegnati alla stessa, accompagnati dalla tassa di
reclamo e sottoscritti dal capitano, entro 30 minuti dalla conclusione della
gara stessa.
La
Commissione Tecnica di Campo provvede a notificare il reclamo al sodalizio
avversario ed a fissargli un termine perentorio per la presentazione
d’eventuali controdeduzioni.
I
reclami per posizione irrcgolare di giocatori per i quali la Commissione
Tecnica di Campo non sia in grado di deliberare, vengono da questi trasmessi
per le decisioni del caso, all’organo giudicante competente alla ratifica
dell’omologazione della gara.
In
tal caso l’arbitro, dopo aver data comunicazione del preannuncio di reclamo
alla squadra avversaria, deve trattenere, rilasciandone ricevuta, il cartellino
del giocatore la cui posizione, sia inficiata d’irregolarità ed allegarlo al verbale di gara.